Dal 13 febbraio 2026, il RENTRI (D.M. 59/2023) è pienamente operativo per tutti. Il FIR digitale e il registro telematico di carico/scarico sono obbligatori. Gli scarti vegetali destinati a smaltimento vanno classificati come EER 02.01.03, gli imballaggi danneggiati come EER 15.01.02. Quelli riutilizzati in agricoltura o zootecnia sono esenti (Art. 185 D.Lgs. 152/2006). Confondere i due regimi costa da 2.000 a oltre 93.000 euro.


Tre di notte. L’operatore di cernita butta le nettarine marce nel cassone. Duecento chili di scarto in un turno. Il cassone si riempie, il trasportatore lo porta via, qualcuno in ufficio compila il formulario. A mano. Il giorno dopo. Forse.

Da febbraio 2026 quel “forse” è diventato un illecito.

Il RENTRI è già a regime

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti — RENTRI — è stato istituito dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in attuazione dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

L’iscrizione è avvenuta in tre scaglioni. Il primo ha coinvolto le imprese con più di 50 dipendenti, tra dicembre 2024 e febbraio 2025. Il secondo le imprese da 11 a 50 dipendenti, tra giugno e agosto 2025. Il terzo le imprese fino a 10 dipendenti produttrici di rifiuti pericolosi, tra dicembre 2025 e febbraio 2026.

Dal 13 febbraio 2026, il sistema è operativo per tutti. Il FIR digitale — il Formulario di Identificazione del Rifiuto — è obbligatorio in formato telematico. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto in formato digitale e trasmesso al portale RENTRI.

Non ci sono più scadenze in arrivo. Il sistema è a regime. La domanda non è “quando devo iscrivermi” ma “sono in regola adesso?”

Cosa produce un magazzino ortofrutticolo in termini di rifiuti

Un magazzino di cernita e confezionamento genera due tipologie principali di rifiuti speciali.

La prima è lo scarto vegetale non riutilizzabile. Frutta e verdura marcite, danneggiate, contaminate, o non più destinabili né alla vendita né al riutilizzo agronomico. Il codice EER è 02.01.03 — scarti di tessuti vegetali.

La seconda è l’imballaggio danneggiato. Cassette in plastica rotte, film estensibile usato, cartoni contaminati. I codici EER principali sono 15.01.02 (imballaggi in plastica) e 15.01.03 (imballaggi in legno).

Per entrambe le tipologie, ogni uscita dal magazzino verso il trasportatore autorizzato richiede un FIR digitale. E ogni operazione deve essere registrata nel registro telematico di carico e scarico entro 10 giorni lavorativi.

Il conflitto: scarto vegetale o sottoprodotto?

Qui si gioca la partita vera. Non tutto lo scarto vegetale è un rifiuto.

L’articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 esclude dalla disciplina dei rifiuti i materiali vegetali provenienti da attività agricole destinati al riutilizzo agronomico o zootecnico. Le pesche troppo mature che vanno al mangimificio. I residui di cernita che vanno alla produzione di compost in un impianto autorizzato. Gli sfridi che tornano in campo come ammendante.

Questi materiali non sono rifiuti. Non richiedono il FIR. Non vanno nel registro RENTRI. Sono sottoprodotti esenti.

Ma lo stesso scarto vegetale che finisce nel cassone e va in discarica è un rifiuto. Codice EER 02.01.03. Obbligo RENTRI. FIR digitale.

La differenza non è nel materiale. È nella destinazione. E la distinzione deve essere documentata. Se ARPA o i Carabinieri Forestali trovano nel cassone del trasportatore materiale che l’azienda ha classificato come sottoprodotto esente, ma la destinazione reale è lo smaltimento, scatta la sanzione.

Quanto costano gli errori

L’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 fissa le sanzioni. Omessa o incompleta tenuta del registro: da 2.600 a 15.500 euro. Omessa compilazione del formulario: da 1.600 a 9.300 euro per i rifiuti non pericolosi.

Per i rifiuti pericolosi le cifre salgono. E se la violazione configura un traffico illecito di rifiuti, si entra nel penale.

Per un magazzino ortofrutticolo, il rischio più frequente non è il traffico illecito. È la classificazione sbagliata. Scarto vegetale trattato come sottoprodotto quando non lo è. FIR compilato in ritardo. Registro non aggiornato. Codice EER errato.

Sono errori di disattenzione, non di malafede. Ma la sanzione è la stessa.

Come funziona la gestione RENTRI su AppSheet

Il flusso parte alla pesa di banchina. Quando l’operatore scarica lo scarto nel cassone, seleziona sull’app la tipologia: scarto vegetale per smaltimento (EER 02.01.03), scarto vegetale per riutilizzo agronomico (sottoprodotto esente Art. 185), imballaggio plastica (EER 15.01.02), imballaggio legno (EER 15.01.03).

Se seleziona un codice EER rifiuto, l’app attiva il flusso RENTRI. Registra il peso dalla bilancia. Pre-compila il FIR digitale con i dati del trasportatore autorizzato e dell’impianto di destinazione. Il conducente firma sullo schermo. Il FIR viene trasmesso al portale RENTRI.

Se seleziona sottoprodotto esente, l’app registra la destinazione agronomica/zootecnica e genera il documento di accompagnamento specifico. Nessun FIR. Nessuna trasmissione RENTRI. Ma il record esiste — e dimostra che la classificazione è stata fatta consapevolmente, non per omissione.

Il registro di carico e scarico si aggiorna in automatico. Non serve compilarlo a parte. Non serve ricordarsi di farlo entro 10 giorni. Il dato è già nel sistema.

Il dettaglio che salva: la pesata automatica

Un errore frequente nei registri cartacei è il peso stimato. “Circa 200 kg.” “Un cassone.” Il RENTRI vuole il peso reale.

Se il tablet di banchina è collegato alla bilancia — via Bluetooth o Wi-Fi — il peso entra nel FIR automaticamente. Nessuna stima. Nessun arrotondamento. Il dato è quello della pesa, con data e ora.

Quando ARPA chiede il registro e confronta i pesi dichiarati con i pesi effettivi fatturati dal trasportatore, la corrispondenza deve esserci. Con la pesata automatica, c’è sempre.

Cosa fare adesso

Primo: verifica che la tua azienda sia effettivamente iscritta al RENTRI. Se rientri in uno dei tre scaglioni e non ti sei iscritto, sei già in violazione.

Secondo: mappa i flussi di scarto del magazzino. Quali scarti vanno a smaltimento (rifiuto → RENTRI) e quali vanno a riutilizzo agronomico (sottoprodotto → esente). La classificazione deve essere documentata e coerente.

Terzo: elimina i FIR cartacei. Dal 13 febbraio 2026 il formulario deve essere in formato digitale. Se stai ancora usando moduli cartacei, non sei in regola.


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Fonti

D.M. 4 aprile 2023, n. 59 — Regolamento RENTRI, testo vigente su Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.dell.ambiente.e.della.sicurezza.energetica:decreto:2023-04-04;59

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — Codice dell’Ambiente, Parte IV (rifiuti), Allegato D: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152

RENTRI.gov.it — Portale ufficiale, soggetti obbligati e tempistiche: https://www.rentri.gov.it/

FreshLogic — Sfridi e fuori calibro: vantaggio fiscale con la Legge Gadda

FreshLogic — Conformità MOCA, PFAS e imballaggi ortofrutta: scadenza PPWR 12 agosto 2026

FreshLogic — La roadmap del magazzino 2027-ready: i 4 step per essere pronti prima degli altri

FAQ
Il RENTRI è già obbligatorio per tutti i magazzini ortofrutticoli?

Dal 13 febbraio 2026, il sistema è a regime per tutti i soggetti obbligati. L’iscrizione è avvenuta in tre scaglioni: imprese con più di 50 dipendenti (chiuso 13/02/2025), da 11 a 50 (chiuso 14/08/2025), fino a 10 dipendenti per rifiuti pericolosi (chiuso 13/02/2026). Il FIR digitale e il registro telematico sono obbligatori per tutti.

Tutti gli scarti vegetali del magazzino vanno nel RENTRI?

No. Gli scarti destinati a riutilizzo agronomico o zootecnico sono esenti dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’Art. 185 del D.Lgs. 152/2006. Solo gli scarti destinati a smaltimento sono classificati come rifiuto (EER 02.01.03) e richiedono il FIR digitale e la registrazione RENTRI. La distinzione dipende dalla destinazione, non dal materiale.

Quanto costano le sanzioni per la mancata tenuta del registro?

L’Art. 258 del D.Lgs. 152/2006 prevede sanzioni da 2.600 a 15.500 euro per omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico. Per omessa compilazione del formulario FIR: da 1.600 a 9.300 euro per rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi le sanzioni sono più elevate.

Posso ancora usare i FIR cartacei?

No. Dal 13 febbraio 2026 il formulario deve essere in formato digitale, vidimato telematicamente e trasmesso al portale RENTRI. I moduli cartacei non sono più conformi.

Come si distingue un sottoprodotto da un rifiuto?

Il materiale è lo stesso — scarto vegetale. La differenza è la destinazione. Se va al mangimificio, al compostaggio autorizzato o torna in campo come ammendante, è un sottoprodotto esente (Art. 185). Se va in discarica o a smaltimento, è un rifiuto EER 02.01.03 soggetto a RENTRI e FIR digitale. La classificazione deve essere documentata al momento dell’uscita dal magazzino.


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