Dal 12 agosto 2026 le cassette di cartone e i cestini che contengono troppi PFAS non possono più essere immessi sul mercato UE. Non c’è periodo di smaltimento scorte: qualunque imballaggio immesso sul mercato dopo quella data deve essere conforme, anche se prodotto prima. Un certificato del fornitore generico, senza numero di lotto e senza rapporto di prova, non basta più a proteggere il magazzino da un sequestro.


Un problema che nessuno vede a occhio nudo

Le cassette di cartone teso per pesche, i cestini per i piccoli frutti, gli imballaggi idro-repellenti per prodotti ad alto rilascio di liquidi di vegetazione — meloni, pomodori, nettarine — usano da anni trattamenti barriera per resistere all’umidità. Molti di questi trattamenti contengono PFAS, sostanze chimiche note per la loro resistenza quasi eterna, che però la legge europea sta ora limitando in modo drastico.

Dal 12 agosto 2026, il Regolamento (UE) 2025/40 — il PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation — vieta l’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti che superino soglie di concentrazione microscopiche di queste sostanze. Non è una direttiva che ogni paese recepisce a modo suo: è un regolamento, applicabile subito e allo stesso modo in tutta l’Unione Europea.

Le soglie, e perché non c’è margine di errore

I limiti sono fissati su tre livelli. Nessun singolo PFAS non polimerico può superare 25 parti per miliardo. La somma di tutti i PFAS non polimerici rilevati, precursori inclusi, non può superare 250 parti per miliardo. E il fluoro organico totale — che include anche i PFAS polimerici — non può superare 50 parti per milione. Se quest’ultimo valore viene superato, la responsabilità di dimostrare che non ci sono PFAS aggiunti intenzionalmente ricade sul produttore dell’imballaggio.

Un dettaglio che pesa più di quanto sembri: non è previsto nessun periodo di smaltimento scorte, e non esiste grandfathering. Qualunque imballaggio a contatto con alimenti immesso sul mercato dopo il 12 agosto 2026 deve rispettare i nuovi limiti — anche se è stato fabbricato settimane o mesi prima di quella data. Se lo metti su un bancale e lo spedisci dopo il 12 agosto, deve essere conforme. Fine.

Perché un certificato generico non protegge più nessuno

Qui arriva il punto pratico per chi gestisce un magazzino ortofrutticolo. Ricevere una dichiarazione di conformità dal fornitore di imballaggi non basta, se quella dichiarazione è generica — magari valida “in generale” per tutta la gamma prodotti, senza riferimento al lotto specifico che sta arrivando in banchina in quel momento.

Una dichiarazione di conformità seria deve richiamare esplicitamente sia il regolamento quadro storico sui materiali a contatto con gli alimenti sia il nuovo PPWR per la parte sui limiti PFAS. Deve riportare il numero di lotto produttivo, lo stesso che compare fisicamente sui bancali di imballaggi o sul documento di trasporto — non un certificato “storico” o cumulativo che copre mesi di produzione diversa. E deve essere supportata da un vero rapporto di prova, eseguito da un laboratorio accreditato secondo lo standard internazionale di riferimento per i test chimici, con i valori numerici esplicitati — non solo una frase generica del tipo “conforme alle normative vigenti”.

Come si verifica davvero, in laboratorio

Per chi vuole capire cosa c’è dietro un certificato serio: esiste una serie di norme europee che stabilisce i metodi ufficiali per testare quanto una sostanza migra dal materiale di imballaggio al prodotto alimentare, simulando le condizioni reali di stoccaggio con simulanti specifici a seconda che il prodotto sia acido, grasso o acquoso. Per i PFAS specificamente, esiste uno standard tecnico dedicato all’estrazione e all’analisi tramite cromatografia liquida. E per gli imballaggi in cartone e cellulosa — quelli più usati nell’ortofrutta estiva — il metodo di screening più diffuso misura il fluoro organico totale presente nel materiale.

Non serve che il responsabile qualità del magazzino diventi un chimico. Serve sapere che questi test esistono, e pretendere di vederne i risultati numerici nel certificato, non solo un’attestazione generica di conformità.

La checklist da applicare a ogni lotto in ingresso

Quattro controlli, da fare ogni volta che arriva una nuova fornitura di imballaggi. Primo: la dichiarazione cita esplicitamente sia il regolamento quadro sui materiali a contatto con gli alimenti sia il nuovo PPWR per i limiti PFAS — non solo genericamente “le normative vigenti”. Secondo: il numero di lotto sulla dichiarazione corrisponde esattamente a quello sui bancali scaricati, non è un documento generico valido per mesi di produzione. Terzo: il rapporto di prova allegato riporta i valori numerici specifici — sotto i 25 ppb per singolo PFAS, sotto i 250 ppb per la somma, sotto i 50 ppm per il fluoro totale — non solo la dicitura “conforme”. Quarto: le condizioni d’uso dichiarate coprono davvero lo scenario reale della propria filiera — temperature di stoccaggio, tempi di conservazione, tipo di prodotto a contatto.

Se anche uno solo di questi quattro punti manca o è incompleto, il lotto di imballaggi va sospeso cautelativamente, prima che diventi un problema più grande — un sequestro in piattaforma GDO, o una contestazione dagli organi di controllo.

Perché conviene muoversi ora, non ad agosto

La scadenza è vicina, e senza periodo di smaltimento scorte, aspettare fino all’ultimo per verificare i propri fornitori di imballaggi significa rischiare di trovarsi con un magazzino pieno di cassette che, tecnicamente, non possono più essere immesse sul mercato dopo quella data — nemmeno se le hai comprate e ricevute prima. Chi mappa oggi i propri fornitori, chiede subito i rapporti di prova aggiornati, e struttura un controllo sistematico invece che una verifica sporadica, arriva al 12 agosto con la banchina già in regola — non a rincorrere documentazione mancante nell’ultima settimana utile.


Se vuoi digitalizzare il controllo delle dichiarazioni di conformità dei tuoi fornitori di imballaggi, FreshLogic può aiutarti a costruire il sistema.

Fonti

EUR-Lex — Regolamento (UE) 2025/40, Packaging and Packaging Waste Regulation

EUR-Lex — Regolamento (CE) n. 1935/2004, materiali a contatto con gli alimenti

FreshLogic — PPWR e PFAS agosto 2026: conformità imballaggi food-contact magazzini ortofrutticoli

FreshLogic — Imballaggi ortofrutta: PPWR, Regolamento UE 2025/40, PFAS e riciclabilità

FAQ
Da quando si applica il divieto sui PFAS negli imballaggi alimentari?

Dal 12 agosto 2026, per effetto del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), applicabile direttamente in tutti gli Stati membri senza bisogno di leggi di recepimento nazionali.

C’è un periodo per smaltire le scorte di imballaggi non conformi?

No. Non esiste grandfathering né periodo di transizione. Qualunque imballaggio a contatto con alimenti immesso sul mercato dopo il 12 agosto 2026 deve rispettare i nuovi limiti, anche se è stato prodotto e acquistato prima di quella data

Basta un certificato generico del fornitore per essere in regola?

No. La dichiarazione deve riportare il numero di lotto specifico corrispondente alla fornitura ricevuta, ed essere supportata da un rapporto di prova con valori numerici espliciti, non da una generica attestazione di conformità.

Quali sono le tre soglie limite per i PFAS negli imballaggi?

25 parti per miliardo per il singolo PFAS non polimerico, 250 parti per miliardo per la somma di tutti i PFAS non polimerici, e 50 parti per milione per il fluoro organico totale, che include anche i PFAS polimerici.

Cosa fare se un fornitore non riesce a fornire un rapporto di prova aggiornato?

Il lotto di imballaggi va sospeso cautelativamente fino a quando non arriva la documentazione completa, per evitare il rischio di contestazioni da parte degli organi di controllo o respingimenti da parte dei buyer della GDO.


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