
Il D.Lgs. 198/2021 vieta tassativamente le aste elettroniche al doppio ribasso e le qualifica come norme imperative prevalenti su qualsiasi legge contrattuale estera. Le sanzioni arrivano fino al dieci per cento del fatturato. Tuttavia le gare organizzate da centrali d’acquisto con sede in altri Stati membri mettono a nudo la difficoltà dell’azione amministrativa transfrontaliera. Il caso Constellation del trenta giugno duemila ventisei — otto milioni e mezzo di confezioni di derivati del pomodoro con sconti fino al venti per cento — dimostra l’urgenza del problema. Tre strumenti concreti proteggono il fornitore ortofrutticolo: rifiuto scritto, segnalazione riservata all’ICQRF e calcolo dell’impatto reale sullo sconto.
Cos’è un’asta al doppio ribasso e perché la GDO la usa
Il meccanismo dell’asta elettronica a doppio ribasso nasce per comprimere i prezzi d’acquisto al di sotto dei costi industriali.
Nel corso del primo round negoziale il compratore raccoglie le offerte economiche presentate da tutti i fornitori invitati. Ciascun operatore presenta una quotazione di partenza basata sui propri costi di produzione e sui margini operativi sostenibili per la stagione in corso.
Successivamente si avvia il secondo round nel quale si chiede ai partecipanti di superare verso il basso la quotazione più bassa emersa nel primo giro. L’acquirente comunica il prezzo minimo raggiunto e invita ogni fornitore a formulare un’offerta ancora inferiore, assegnando il contratto a chi applica lo sconto maggiore.
I fornitori che rifiutano di adeguare l’offerta verso il basso rischiano la perdita immediata della commessa annuale. La minaccia dell’esclusione dal listino costituisce una leva psicologica che spinge gli operatori ad accettare prezzi privi di redditività pur di conservare il rapporto commerciale.
Questa dinamica genera una spirale al ribasso che trasferisce il rischio d’impresa direttamente sui fornitori agricoli. Nel comparto dell’ortofrutta fresca e lavorata in IV gamma la contrazione delle quotazioni annulla la marginalità del magazzino ortofrutticolo, comprimendo i prezzi di banchina fino a livelli incompatibili con la copertura dei costi di lavorazione, stoccaggio e trasporto refrigerato.
La grande distribuzione organizzata impiega questo strumento per ottenere condizioni di acquisto che non sarebbero raggiungibili in una trattativa bilaterale tradizionale, dove il fornitore può argomentare i propri costi e negoziare un prezzo sostenibile.
Il divieto italiano: D.Lgs. 198/2021, articolo cinque e norme imperative
La normativa italiana vieta in modo espresso l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari tramite aste elettroniche al doppio ribasso.
L’articolo cinque, comma uno, lettera a del Decreto Legislativo numero cento novantotto del duemila ventuno qualifica questa pratica come illecita e ne proibisce tassativamente l’utilizzo nelle relazioni commerciali agroalimentari.
L’articolo uno, comma due stabilisce che il decreto si applica a tutte le cessioni eseguite da fornitori stabiliti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla sede legale dell’acquirente. Questo significa che un fornitore italiano è protetto dalla legge anche quando la gara viene organizzata da una centrale d’acquisto estera.
L’articolo uno, comma quattro rafforza ulteriormente la tutela qualificando le disposizioni degli articoli tre, quattro, cinque e sette come norme imperative di applicazione necessaria. Queste norme prevalgono su qualsiasi clausola contrattuale contraria, qualunque sia la legge applicabile al contratto. Il fornitore italiano non può rinunciare a questa protezione nemmeno firmando un accordo che scelga un diritto estero.
Il quadro sanzionatorio stabilisce una sanzione amministrativa proporzionata. L’articolo dieci, comma sei prevede una sanzione fino al tre per cento del fatturato dell’ultimo esercizio con un importo minimo di dieci mila euro. Se l’asta al doppio ribasso concorre con la vendita sottocosto, l’articolo dieci, comma sette raddoppia la sanzione fino al sei per cento del fatturato. In caso di reiterazione della violazione o prosieguo della condotta vietata, la sanzione raggiunge la soglia edittale massima del dieci per cento del fatturato ai sensi dell’articolo dieci, commi dieci e undici.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’autorità amministrativa designata per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni.
L’articolo nove consente al fornitore di presentare segnalazioni riservate all’ICQRF, tutelando l’identità dell’esponente per evitare ritorsioni commerciali da parte dell’acquirente.
Per esaminare la disciplina sanzionatoria ed il testo normativo vigente, consulta il D.Lgs. 198/2021 sul portale Normattiva.
Per scoprire le tutele operative previste per i fornitori, leggi la guida pratica al D.Lgs. 198/2021 per il magazzino ortofrutticolo.
Il nodo irrisolto: perché il divieto non protegge chi lo merita
Sul piano del diritto il divieto italiano si applica a tutte le forniture da aziende italiane, indipendentemente da chi organizza la gara. Ma sul piano dell’esecuzione pratica emergono ostacoli complessi che limitano l’efficacia della tutela.
Quando una gara viene indetta da una centrale d’acquisto con sede legale ed operativa in un altro Stato membro, l’ICQRF affronta enormi difficoltà nel notificare i provvedimenti ed eseguire le sanzioni verso soggetti stabiliti fuori dai confini nazionali. La norma si applica, ma farla rispettare richiede una cooperazione amministrativa internazionale che oggi non dispone di strumenti adeguati.
L’inchiesta firmata da Fabio Ciconte per la rivista Internazionale, pubblicata l’otto luglio duemila ventisei, ha documentato un caso emblematico. La centrale d’acquisto europea Constellation ha promosso il trenta giugno duemila ventisei un’asta elettronica per otto milioni e mezzo di confezioni di derivati del pomodoro, corrispondenti a circa quindici mila tonnellate di prodotto trasformato.
L’operazione ha ottenuto sconti spuntati fino al venti per cento rispetto al prezzo base d’offerta e ha soddisfatto la domanda di grandi distributori internazionali tra cui Brakes nel Regno Unito, Chefs Culinar in Germania, Hørkram in Danimarca, Menigo in Svezia, Sysco in Francia e Irlanda, e il gruppo italiano Marr del consorzio Cremonini.
La Direttiva europea 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare non contiene un divieto uniforme delle aste al doppio ribasso a livello comunitario. L’Italia ha introdotto il proprio divieto avvalendosi delle norme di maggiore salvaguardia previste dall’articolo nove della Direttiva, che consente agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali più restrittive.
Fintanto che l’Unione Europea non adotterà una regola comune, le centrali d’acquisto estere continueranno a promuovere gare elettroniche al ribasso sfruttando l’assenza di un enforcement transfrontaliero efficace. Il Parlamento Europeo ha ricevuto interrogazioni sulla necessità di un divieto uniforme a livello comunitario, ma ad oggi non è stato avviato un iter legislativo specifico.
Per analizzare le discussioni sull’efficacia delle norme nazionali, leggi l’articolo del Salvagente sulla liceità delle aste estere.
Sulle iniziative svolte dalle autorità europee ed i verbali sanzionatori, consulta la nota di approfondimento sulle multe antitrust a Carrefour.
Cosa può fare il fornitore ortofrutticolo: tre strumenti concreti
Di fronte all’invito ad una gara elettronica al doppio ribasso, il magazzino ortofrutticolo può attivare tre contromisure operative per proteggere la propria redditività e tutelare i propri diritti.
Il primo strumento è il rifiuto della partecipazione per iscritto. Il fornitore deve conservare la lettera d’invito ed inviare un rifiuto motivato tramite posta elettronica certificata, dichiarando che la pratica è vietata dall’articolo cinque del D.Lgs. 198/2021. Se l’acquirente attua delistaggi, riduce gli ordini o annulla le commesse in conseguenza del rifiuto, scatta il divieto di ritorsione previsto dall’articolo quattro, comma uno, lettera i. Le ritorsioni commerciali sono punite con sanzioni fino al cinque per cento del fatturato dell’ultimo esercizio, con un minimo di trenta mila euro.
Il secondo strumento è la segnalazione riservata all’ICQRF. Se l’acquirente finale o l’intermediario opera in Italia, il fornitore può inviare la documentazione della gara all’Ispettorato. L’articolo nove del D.Lgs. 198/2021 garantisce la riservatezza dell’identità dell’esponente e obbliga l’ICQRF a fornire un riscontro entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione. L’ispezione d’ufficio viene avviata senza rivelare il nome del fornitore che ha presentato l’esposto.
Il terzo strumento è il calcolo dell’impatto reale dello sconto sui margini operativi. Prima di decidere se partecipare o meno alla gara, il fornitore deve quantificare la perdita effettiva. Accettare un ribasso del venti per cento su una fornitura da cento mila euro comporta la rinuncia immediata a venti mila euro di ricavo. Su un margine operativo netto del sei per cento — valore che molti magazzini ortofrutticoli non raggiungono — quella rinuncia di ricavo supera ampiamente il profitto atteso sull’intera operazione, rendendo la fornitura antieconomica.
Il calcolo numerico è la prova più efficace da presentare alla direzione commerciale prima dell’asta: dimostra con i dati che partecipare alla gara significa lavorare in perdita.
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Fonti
FreshLogic — Guida pratica al D.Lgs. 198/2021 per il fornitore ortofrutticolo
FreshLogic — Francia: multato Carrefour per pratiche sleali ortofrutta
FreshLogic — Tavolo MIMIT-MASAF e prezzi GDO per il fornitore ortofrutticolo
Il Salvagente — Perché le aste al doppio ribasso sono ancora lecite
Normattiva — D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198 — Testo vigente
FAQ
No. L’articolo cinque del Decreto Legislativo numero cento novantotto del duemila ventuno vieta tassativamente le aste al doppio ribasso per l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari. La sanzione amministrativa arriva fino al tre per cento del fatturato dell’ultimo esercizio, con un minimo di dieci mila euro.
Sì. L’articolo uno, comma due stabilisce che il decreto si applica a tutte le cessioni eseguite da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dalla sede dell’acquirente. L’articolo uno, comma quattro qualifica il divieto come norma imperativa prevalente su qualsiasi legge contrattuale estera. Il problema non è l’applicabilità della norma, ma l’esecuzione delle sanzioni verso soggetti stabiliti fuori dal territorio nazionale.
Il fornitore può inviare una segnalazione riservata all’ICQRF ai sensi dell’articolo nove del D.Lgs. 198/2021. La norma tutela l’identità dell’esponente e obbliga l’Ispettorato a fornire un riscontro entro trenta giorni. L’ispezione viene avviata d’ufficio senza rivelare chi ha presentato l’esposto.
L’articolo quattro, comma uno, lettera i del D.Lgs. 198/2021 vieta le ritorsioni commerciali — delistaggi, riduzioni d’ordine, annullamento di commesse — nei confronti del fornitore che ha esercitato un proprio diritto. La sanzione amministrativa prevista dall’articolo dieci, comma quattro arriva fino al cinque per cento del fatturato dell’ultimo esercizio, con un minimo di trenta mila euro.
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