Dal 6 gennaio 2026 l’Italia può produrre vino dealcolato, ma solo in regime di deposito fiscale. Il registro telematico SIAN introduce i codici DALC (dealcolazione totale) e PDAL (parziale), mentre l’alcol estratto va contabilizzato sul registro accise delle Dogane. La soglia di 1.000 ettolitri annui di vino dealcolato separa i soggetti EID semplificati dai DID ordinari.

In cantina è arrivata una novità che fino a ieri obbligava molti produttori italiani ad andare all’estero per realizzarla: la dealcolazione del vino.

Da inizio 2026 si può fare anche in Italia. Ma chi pensa che basti “togliere l’alcol” e mettere in bottiglia sbaglia approccio, e rischia grosso.

Perché la dealcolazione, agli occhi del fisco, produce due cose insieme: un vino a bassa o nulla gradazione, e dell’alcol etilico. E l’alcol, per lo Stato, è materia da accisa: va misurato, sigillato e contabilizzato sotto vigilanza doganale.

Ecco cosa cambia in pratica, registro alla mano, per non trasformare un’opportunità di mercato in una sanzione.

Il fatto: dal 2026 si produce, ma in regime di deposito fiscale

La cornice è un decreto interministeriale MEF-MASAF firmato il 29 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2026 e in vigore dal giorno successivo, il 6 gennaio. È il provvedimento che colma il vuoto fiscale e dà il via libera operativo.

La regola di fondo è netta: l’attività di dealcolazione si svolge in regime di deposito fiscale. L’area dedicata va fisicamente delimitata e separata dalle altre lavorazioni.

Si può dealcolare solo vino che ha già completato la fermentazione, con tecniche fisiche — evaporazione sottovuoto, distillazione a coni rotanti, osmosi inversa — senza aggiungere acqua o sostanze estranee per recuperare il volume perso. E un paletto che pesa: i vini a denominazione DOP e IGP restano esclusi dalla dealcolazione.

I due codici del registro SIAN: DALC e PDAL

Sul registro telematico vitivinicolo del SIAN sono state introdotte due nuove operazioni dedicate, da usare per registrare il processo.

DALC è la dealcolazione totale: si usa quando il prodotto ottenuto scende sotto lo 0,5% vol, cioè il vino “senza alcol”.

PDAL è la dealcolazione parziale: si usa quando il titolo finale resta pari o superiore allo 0,5% vol, ma sotto la gradazione originaria del vino di partenza.

Sono i codici con cui dichiari telematicamente cosa è entrato e cosa è uscito dal processo, giustificando il calo di volume del vino trattato. L’adeguamento ha richiesto anche un aggiornamento dei tracciati di cooperazione applicativa, cioè dei web-service con cui il gestionale di cantina dialoga con il SIAN.

Il doppio registro: SIAN per il vino, Dogane per l’alcol

Qui sta il punto che manda fuori strada chi è abituato al solo registro enologico. Le scritture sono due, su due binari diversi.

Sul registro vitivinicolo SIAN (MASAF) annoti il movimento merceologico: il vino che entra, il vino dealcolato che esce, con i codici DALC o PDAL.

Sul registro delle accise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) prendi in carico l’alcol etilico estratto, che è il prodotto soggetto a vigilanza fiscale.

L’alcol rimosso confluisce in un recipiente collettore sigillato dall’Ufficio delle Dogane, di capacità minima pari a 20 ettolitri, collegato agli impianti con tubazioni rigide e inamovibili. All’uscita del collettore c’è un misuratore per quantificare l’alcol; l’accertamento lo fa l’ufficio doganale a recipiente pieno, in contraddittorio. Solo allora i sigilli si rimuovono e l’alcol viene trasferito, in regime sospensivo, verso un deposito fiscale autorizzato.

Tradotto: il vino lo governa il SIAN, l’alcol lo governano le Dogane. Sbagliare binario è il primo errore da non fare.

EID o DID: la soglia dei 1.000 ettolitri che decide il regime

Il decreto divide gli operatori in due categorie, in base al volume annuo di vino dealcolato prodotto. È la distinzione che determina quanta burocrazia avrai addosso.

Soggetti EIDSoggetti DID
SogliaFino a meno di 1.000 hL/anno di vino dealcolatoOltre 1.000 hL/anno
AutorizzazioneProcedura semplificata: istanza all’Ufficio delle Dogane e aggiornamento della licenza esistenteLicenza di esercizio da produttore di alcol, regime ordinario
TempiProcedimento concluso entro 90 giorni dall’istanzaProcedura dedicata
MisuratoriMisuratore dell’alcol all’uscita del collettore + misuratore volumetrico del vino dealcolatoAlcune semplificazioni, incluso l’esonero dal misuratore del vino dealcolato
Al limiteRaggiunti i 1.000 hL: comunicazione a Dogane e ICQRF via PEC e stop dei processi per l’annoNon applicabile

Una precisazione utile: la soglia dei 1.000 ettolitri è riferita al vino dealcolato prodotto nell’anno — è ciò che misura il misuratore volumetrico installato apposta. Su questo punto qualche fonte ha usato formulazioni diverse, quindi per i casi al limite conviene verificare la tua posizione direttamente sull’art. 33-ter del Testo Unico Accise con il tuo consulente.

Come si misura l’estrazione: la formula spiegata semplice

Per monitorare il processo si usa l’efficienza di estrazione alcolica:

$$\eta_{alc} = \left(1 – \frac{V_{finale} \times C_{finale}}{V_{iniziale} \times C_{iniziale}}\right) \times 100$$

Sembra ostica, ma è una sottrazione travestita. Ragiona così.

L’alcol è volume per gradazione. Se moltiplichi i litri di vino per la sua gradazione, ottieni quanto alcol “puro” c’è dentro. È come pesare lo zucchero in un caffè: conta quanto liquido e quanto è dolce.

$V_{iniziale} \times C_{iniziale}$ è l’alcol che avevi nel vino di partenza. $V_{finale} \times C_{finale}$ è l’alcol rimasto nel vino dealcolato dopo il trattamento.

La frazione tra i due ti dice quanta parte di alcol è rimasta. Uno meno quella frazione ti dice quanta ne hai tolta. Per cento, e hai la percentuale estratta.

Esempio: parti da 100 hL al 12% vol e arrivi a 98 hL allo 0,4% vol. L’alcol di partenza vale 1.200, quello finale circa 39. Hai estratto oltre il 96%: dealcolazione di fatto totale, codice DALC. Il numero, oltre a dirti se hai lavorato bene, ti serve a quadrare i registri tra alcol caricato e vino scaricato.

La checklist per non prendere sanzioni

Tradurre la norma in banchina significa quattro presidi concreti.

Il deposito fiscale. Delimita fisicamente l’area di dealcolazione, separata dalle altre attività, e installa il recipiente collettore sigillabile per l’alcol estratto. Senza l’area a norma, non parti.

I misuratori tarati. Servono contatori e misuratori certificati dall’ufficio doganale: uno all’uscita del collettore per l’alcol, e — per gli EID — quello volumetrico per il vino dealcolato, che presidia la soglia dei 1.000 ettolitri.

Il web-service SIAN. Aggiorna il gestionale di cantina abilitando l’invio telematico delle operazioni DALC e PDAL tramite i tracciati di cooperazione applicativa aggiornati. Se l’ERP non parla con il SIAN nel formato giusto, le scritture non passano.

La separazione dei lotti DOP/IGP. Verifica che nessun lotto a denominazione finisca nel processo: i DOP e IGP non sono dealcolabili. La separazione va tenuta sia fisica sia elettronica, sui registri.

Lo strumento che chiude il cerchio: il registro che quadra da solo

Il filo di tutta la materia è uno: due registri paralleli che devono quadrare tra loro. L’alcol caricato sulle Dogane e il vino scaricato sul SIAN devono raccontare la stessa storia, numeri alla mano. È lì che nascono le contestazioni: quando le due contabilità non combaciano.

Strutturare la registrazione in modo digitale — con i volumi, le gradazioni, i codici DALC/PDAL e i dati dei misuratori che confluiscono in un’unica base ordinata — significa avere sempre pronta la quadratura tra alcol e vino, e poterla mostrare a un controllo senza rincorrere fogli sparsi.

È lo stesso principio del registro di carico e scarico digitale che applichiamo in magazzino: il dato si inserisce una volta, e torna quando serve. Se vuoi impostare un sistema di registrazione che tenga insieme le due contabilità senza doppio inserimento, parliamone qui.

Un’ultima nota, doverosa: questa è una guida divulgativa, non una consulenza fiscale o doganale. Prima di attivare un impianto, verifica la tua posizione con l’Agenzia delle Dogane e un consulente accise.

Fonti

Gazzetta Ufficiale — Decreto interministeriale MEF-MASAF del 29 dicembre 2025, regime fiscale della dealcolazione del vino (atto 26A00010, GU Serie generale n. 3 del 5 gennaio 2026): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/05/26A00010/sg

SIAN — Registro telematico vitivinicolo: nuove operazioni dedicate alla dealcolazione (DALC e PDAL): https://www.sian.it/portale/avvisi/registro-telematico-vitivinicolo-nuove-operazioni-dedicate-alla-dealcolazione

Confagricoltura Cuneo — Quadro normativo sulla produzione di vino dealcolato: soggetti EID e DID, soglia dei 1.000 ettolitri: https://www.confagricolturacuneo.it/completato-il-quadro-normativo-sulla-produzione-di-vino-dealcolato-pubblicato-il-decreto-del-29-dicembre-2025/

FreshLogic — Tracciabilità dei lotti in magazzino con AppSheet

FreshLogic — Tracciabilità dell’origine: cosa cambia con la normativa 2026

FreshLogic — Vino tokenizzato: il Chianti sulla blockchain

FAQ
Cosa sono i codici DALC e PDAL nel registro SIAN?

Sono le due operazioni introdotte nel registro telematico vitivinicolo per registrare la dealcolazione. DALC indica la dealcolazione totale, quando il vino ottenuto scende sotto lo 0,5% vol. PDAL indica la dealcolazione parziale, quando il titolo finale resta pari o superiore allo 0,5% vol ma inferiore alla gradazione originaria. Servono a dichiarare il processo e a giustificare il calo di volume del vino trattato sul registro enologico.

Dove si registra l’alcol estratto, sul SIAN o sulle Dogane?

Sulle Dogane. Il movimento del vino (entrata del vino di partenza, uscita del vino dealcolato) si annota sul registro vitivinicolo SIAN con i codici DALC o PDAL. L’alcol etilico estratto, invece, è prodotto soggetto ad accisa e va preso in carico sul registro delle accise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in regime di deposito fiscale. Sono due contabilità parallele che devono quadrare tra loro.

Qual è la differenza tra soggetti EID e DID?

Dipende dal volume annuo di vino dealcolato. Gli EID (Esercenti Impianto di Dealcolazione) producono fino a meno di 1.000 ettolitri all’anno e beneficiano di una procedura semplificata, con aggiornamento della licenza esistente e procedimento concluso entro 90 giorni. I DID (Depositi Impianto di Dealcolazione) superano quella soglia e seguono il regime ordinario dei produttori di alcol, con una specifica licenza di esercizio.

Si può dealcolare un vino DOP o IGP?

No. Il quadro normativo esclude i vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) dal processo di dealcolazione. È quindi fondamentale tenere separati, sia fisicamente sia sui registri, i lotti a denominazione, verificando che nessuno venga avviato al trattamento. La dealcolazione è ammessa solo per vini che hanno completato la fermentazione e possiedono i requisiti per essere commercializzati come tali.

Da quando sono in vigore le nuove regole sulla dealcolazione?

Le disposizioni del decreto MEF-MASAF del 29 dicembre 2025 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè dal 6 gennaio 2026. Le operazioni telematiche dedicate sul registro SIAN, con i codici DALC e PDAL, sono state rese disponibili a partire dal 9 febbraio 2026. L’impatto è quindi immediato per chi pianifica linee di dealcolazione: progettazione impiantistica, contabilità dell’alcol e compliance accise vanno previste fin da subito.


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