
Dal 6 gennaio 2026 l’Italia può produrre vino dealcolato, ma solo in regime di deposito fiscale. Il registro telematico SIAN introduce i codici DALC (dealcolazione totale) e PDAL (parziale), mentre l’alcol estratto va contabilizzato sul registro accise delle Dogane. La soglia di 1.000 ettolitri annui di vino dealcolato separa i soggetti EID semplificati dai DID ordinari.
In cantina è arrivata una novità che fino a ieri obbligava molti produttori italiani ad andare all’estero per realizzarla: la dealcolazione del vino.
Da inizio 2026 si può fare anche in Italia. Ma chi pensa che basti “togliere l’alcol” e mettere in bottiglia sbaglia approccio, e rischia grosso.
Perché la dealcolazione, agli occhi del fisco, produce due cose insieme: un vino a bassa o nulla gradazione, e dell’alcol etilico. E l’alcol, per lo Stato, è materia da accisa: va misurato, sigillato e contabilizzato sotto vigilanza doganale.
Ecco cosa cambia in pratica, registro alla mano, per non trasformare un’opportunità di mercato in una sanzione.
Il fatto: dal 2026 si produce, ma in regime di deposito fiscale
La cornice è un decreto interministeriale MEF-MASAF firmato il 29 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2026 e in vigore dal giorno successivo, il 6 gennaio. È il provvedimento che colma il vuoto fiscale e dà il via libera operativo.
La regola di fondo è netta: l’attività di dealcolazione si svolge in regime di deposito fiscale. L’area dedicata va fisicamente delimitata e separata dalle altre lavorazioni.
Si può dealcolare solo vino che ha già completato la fermentazione, con tecniche fisiche — evaporazione sottovuoto, distillazione a coni rotanti, osmosi inversa — senza aggiungere acqua o sostanze estranee per recuperare il volume perso. E un paletto che pesa: i vini a denominazione DOP e IGP restano esclusi dalla dealcolazione.
I due codici del registro SIAN: DALC e PDAL
Sul registro telematico vitivinicolo del SIAN sono state introdotte due nuove operazioni dedicate, da usare per registrare il processo.
DALC è la dealcolazione totale: si usa quando il prodotto ottenuto scende sotto lo 0,5% vol, cioè il vino “senza alcol”.
PDAL è la dealcolazione parziale: si usa quando il titolo finale resta pari o superiore allo 0,5% vol, ma sotto la gradazione originaria del vino di partenza.
Sono i codici con cui dichiari telematicamente cosa è entrato e cosa è uscito dal processo, giustificando il calo di volume del vino trattato. L’adeguamento ha richiesto anche un aggiornamento dei tracciati di cooperazione applicativa, cioè dei web-service con cui il gestionale di cantina dialoga con il SIAN.
Il doppio registro: SIAN per il vino, Dogane per l’alcol
Qui sta il punto che manda fuori strada chi è abituato al solo registro enologico. Le scritture sono due, su due binari diversi.
Sul registro vitivinicolo SIAN (MASAF) annoti il movimento merceologico: il vino che entra, il vino dealcolato che esce, con i codici DALC o PDAL.
Sul registro delle accise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) prendi in carico l’alcol etilico estratto, che è il prodotto soggetto a vigilanza fiscale.
L’alcol rimosso confluisce in un recipiente collettore sigillato dall’Ufficio delle Dogane, di capacità minima pari a 20 ettolitri, collegato agli impianti con tubazioni rigide e inamovibili. All’uscita del collettore c’è un misuratore per quantificare l’alcol; l’accertamento lo fa l’ufficio doganale a recipiente pieno, in contraddittorio. Solo allora i sigilli si rimuovono e l’alcol viene trasferito, in regime sospensivo, verso un deposito fiscale autorizzato.
Tradotto: il vino lo governa il SIAN, l’alcol lo governano le Dogane. Sbagliare binario è il primo errore da non fare.
EID o DID: la soglia dei 1.000 ettolitri che decide il regime
Il decreto divide gli operatori in due categorie, in base al volume annuo di vino dealcolato prodotto. È la distinzione che determina quanta burocrazia avrai addosso.
| Soggetti EID | Soggetti DID | |
|---|---|---|
| Soglia | Fino a meno di 1.000 hL/anno di vino dealcolato | Oltre 1.000 hL/anno |
| Autorizzazione | Procedura semplificata: istanza all’Ufficio delle Dogane e aggiornamento della licenza esistente | Licenza di esercizio da produttore di alcol, regime ordinario |
| Tempi | Procedimento concluso entro 90 giorni dall’istanza | Procedura dedicata |
| Misuratori | Misuratore dell’alcol all’uscita del collettore + misuratore volumetrico del vino dealcolato | Alcune semplificazioni, incluso l’esonero dal misuratore del vino dealcolato |
| Al limite | Raggiunti i 1.000 hL: comunicazione a Dogane e ICQRF via PEC e stop dei processi per l’anno | Non applicabile |
Una precisazione utile: la soglia dei 1.000 ettolitri è riferita al vino dealcolato prodotto nell’anno — è ciò che misura il misuratore volumetrico installato apposta. Su questo punto qualche fonte ha usato formulazioni diverse, quindi per i casi al limite conviene verificare la tua posizione direttamente sull’art. 33-ter del Testo Unico Accise con il tuo consulente.
Come si misura l’estrazione: la formula spiegata semplice
Per monitorare il processo si usa l’efficienza di estrazione alcolica:
$$\eta_{alc} = \left(1 – \frac{V_{finale} \times C_{finale}}{V_{iniziale} \times C_{iniziale}}\right) \times 100$$
Sembra ostica, ma è una sottrazione travestita. Ragiona così.
L’alcol è volume per gradazione. Se moltiplichi i litri di vino per la sua gradazione, ottieni quanto alcol “puro” c’è dentro. È come pesare lo zucchero in un caffè: conta quanto liquido e quanto è dolce.
$V_{iniziale} \times C_{iniziale}$ è l’alcol che avevi nel vino di partenza. $V_{finale} \times C_{finale}$ è l’alcol rimasto nel vino dealcolato dopo il trattamento.
La frazione tra i due ti dice quanta parte di alcol è rimasta. Uno meno quella frazione ti dice quanta ne hai tolta. Per cento, e hai la percentuale estratta.
Esempio: parti da 100 hL al 12% vol e arrivi a 98 hL allo 0,4% vol. L’alcol di partenza vale 1.200, quello finale circa 39. Hai estratto oltre il 96%: dealcolazione di fatto totale, codice DALC. Il numero, oltre a dirti se hai lavorato bene, ti serve a quadrare i registri tra alcol caricato e vino scaricato.
La checklist per non prendere sanzioni
Tradurre la norma in banchina significa quattro presidi concreti.
Il deposito fiscale. Delimita fisicamente l’area di dealcolazione, separata dalle altre attività, e installa il recipiente collettore sigillabile per l’alcol estratto. Senza l’area a norma, non parti.
I misuratori tarati. Servono contatori e misuratori certificati dall’ufficio doganale: uno all’uscita del collettore per l’alcol, e — per gli EID — quello volumetrico per il vino dealcolato, che presidia la soglia dei 1.000 ettolitri.
Il web-service SIAN. Aggiorna il gestionale di cantina abilitando l’invio telematico delle operazioni DALC e PDAL tramite i tracciati di cooperazione applicativa aggiornati. Se l’ERP non parla con il SIAN nel formato giusto, le scritture non passano.
La separazione dei lotti DOP/IGP. Verifica che nessun lotto a denominazione finisca nel processo: i DOP e IGP non sono dealcolabili. La separazione va tenuta sia fisica sia elettronica, sui registri.
Lo strumento che chiude il cerchio: il registro che quadra da solo
Il filo di tutta la materia è uno: due registri paralleli che devono quadrare tra loro. L’alcol caricato sulle Dogane e il vino scaricato sul SIAN devono raccontare la stessa storia, numeri alla mano. È lì che nascono le contestazioni: quando le due contabilità non combaciano.
Strutturare la registrazione in modo digitale — con i volumi, le gradazioni, i codici DALC/PDAL e i dati dei misuratori che confluiscono in un’unica base ordinata — significa avere sempre pronta la quadratura tra alcol e vino, e poterla mostrare a un controllo senza rincorrere fogli sparsi.
È lo stesso principio del registro di carico e scarico digitale che applichiamo in magazzino: il dato si inserisce una volta, e torna quando serve. Se vuoi impostare un sistema di registrazione che tenga insieme le due contabilità senza doppio inserimento, parliamone qui.
Un’ultima nota, doverosa: questa è una guida divulgativa, non una consulenza fiscale o doganale. Prima di attivare un impianto, verifica la tua posizione con l’Agenzia delle Dogane e un consulente accise.
Fonti
Gazzetta Ufficiale — Decreto interministeriale MEF-MASAF del 29 dicembre 2025, regime fiscale della dealcolazione del vino (atto 26A00010, GU Serie generale n. 3 del 5 gennaio 2026): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/05/26A00010/sg
SIAN — Registro telematico vitivinicolo: nuove operazioni dedicate alla dealcolazione (DALC e PDAL): https://www.sian.it/portale/avvisi/registro-telematico-vitivinicolo-nuove-operazioni-dedicate-alla-dealcolazione
Confagricoltura Cuneo — Quadro normativo sulla produzione di vino dealcolato: soggetti EID e DID, soglia dei 1.000 ettolitri: https://www.confagricolturacuneo.it/completato-il-quadro-normativo-sulla-produzione-di-vino-dealcolato-pubblicato-il-decreto-del-29-dicembre-2025/
FreshLogic — Tracciabilità dei lotti in magazzino con AppSheet
FreshLogic — Tracciabilità dell’origine: cosa cambia con la normativa 2026
FreshLogic — Vino tokenizzato: il Chianti sulla blockchain
FAQ
Sono le due operazioni introdotte nel registro telematico vitivinicolo per registrare la dealcolazione. DALC indica la dealcolazione totale, quando il vino ottenuto scende sotto lo 0,5% vol. PDAL indica la dealcolazione parziale, quando il titolo finale resta pari o superiore allo 0,5% vol ma inferiore alla gradazione originaria. Servono a dichiarare il processo e a giustificare il calo di volume del vino trattato sul registro enologico.
Sulle Dogane. Il movimento del vino (entrata del vino di partenza, uscita del vino dealcolato) si annota sul registro vitivinicolo SIAN con i codici DALC o PDAL. L’alcol etilico estratto, invece, è prodotto soggetto ad accisa e va preso in carico sul registro delle accise dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in regime di deposito fiscale. Sono due contabilità parallele che devono quadrare tra loro.
Dipende dal volume annuo di vino dealcolato. Gli EID (Esercenti Impianto di Dealcolazione) producono fino a meno di 1.000 ettolitri all’anno e beneficiano di una procedura semplificata, con aggiornamento della licenza esistente e procedimento concluso entro 90 giorni. I DID (Depositi Impianto di Dealcolazione) superano quella soglia e seguono il regime ordinario dei produttori di alcol, con una specifica licenza di esercizio.
No. Il quadro normativo esclude i vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) dal processo di dealcolazione. È quindi fondamentale tenere separati, sia fisicamente sia sui registri, i lotti a denominazione, verificando che nessuno venga avviato al trattamento. La dealcolazione è ammessa solo per vini che hanno completato la fermentazione e possiedono i requisiti per essere commercializzati come tali.
Le disposizioni del decreto MEF-MASAF del 29 dicembre 2025 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè dal 6 gennaio 2026. Le operazioni telematiche dedicate sul registro SIAN, con i codici DALC e PDAL, sono state rese disponibili a partire dal 9 febbraio 2026. L’impatto è quindi immediato per chi pianifica linee di dealcolazione: progettazione impiantistica, contabilità dell’alcol e compliance accise vanno previste fin da subito.
#DalBancaleAlDato
📦 Il tuo magazzino è pronto per il 2027?
Tracciabilità digitale, dati ESG, codici GS1: dal 2027 i buyer GDO li daranno per scontati. Io quel passaggio l'ho già fatto nel mio magazzino — e posso rifarlo nel tuo in 48 ore.
Fai il Check-up gratuito →
Lascia un commento