
Il registro telematico SIAN dell’olio è diventato lo strumento con cui l’ICQRF fa scattare le multe. Il D.Lgs 103/2016 punisce la tenuta irregolare e la cattiva identificazione dei silos, con sanzioni da 300 a 6.000 euro, dimezzate o raddoppiate secondo i volumi. Le scadenze di classificazione 2025/2026 sono scaglionate, non più “sei giorni” per tutto l’anno.
Sono le sei del mattino in frantoio, la molitura è andata, l’olio è nei silos. Tutto in ordine, apparentemente.
Poi arriva il controllo ICQRF. E la contestazione non riguarda la qualità dell’olio: riguarda una data. La classificazione registrata in ritardo, un cartello sul silos non aggiornato. Multa.
Negli ultimi mesi è successo a tanti. Perché il registro telematico SIAN dell’olio, da semplice adempimento, è diventato lo strumento con cui si fa scattare la sanzione in automatico. Un controllo incrociato tra date che può fare anche un software.
Ecco come funziona, e come tenersi fuori dai guai.
Il fatto: il registro SIAN è diventato l’autovelox dell’olio
Il meccanismo è quello dell’autovelox. Il sistema confronta la data del documento — DDT o fattura — con la data in cui l’operazione è stata trascritta sul registro telematico. Se passano più giorni del consentito, la multa è automatica.
Non serve un ispettore in frantoio: basta il rilievo informatico. Ed è proprio questo che ha moltiplicato le contestazioni nell’ultima campagna.
La cornice sanzionatoria è il Decreto Legislativo 23 maggio 2016, n. 103, in vigore dal 1° luglio 2016. È il testo che fissa le multe per chi non tiene il registro come si deve.
Le scadenze di classificazione 2025/2026 sono scaglionate
Qui sta il primo equivoco da sfatare. Non è più vero che vale sempre la regola dei “sei giorni dalla molitura”. Per la campagna 2025/2026 il Ministero ha introdotto scadenze diverse a seconda di quando produci, con l’obiettivo di smaltire l’olio “in attesa di classificazione”.
L’olio va classificato nella sua categoria definitiva — extra vergine, vergine o lampante — con il codice operazione O0 (conto proprio) o T10 (conto terzi in deposito), entro questi termini:
| Olio prodotto | Classificare entro | Registrare sul SIAN entro |
|---|---|---|
| Entro il 31 dicembre | 10 gennaio | 16 gennaio |
| Dal 1° al 31 gennaio | 10 febbraio | 16 febbraio |
| Dal 1° febbraio in poi | 6 giorni dalla molitura | 6 giorni dopo la classificazione (max 12 dalla molitura) |
Due note pratiche. Le produzioni delle campagne precedenti andavano classificate entro il 30 settembre 2025. E i piccoli produttori, sotto i 7 quintali per campagna, possono registrare entro il 10 del mese successivo. La regola dei 6 giorni, insomma, vale solo da febbraio in poi: per il cuore della campagna contano le date ministeriali del 10 gennaio e 10 febbraio.
La cartellonistica dei silos va aggiornata subito
C’è un secondo obbligo che sfugge a molti, e che l’ICQRF ha messo nero su bianco.
Una volta che l’analisi ha classificato l’olio, il cartello fisico sul silos va aggiornato immediatamente. Non aspetta i 6 o i 12 giorni concessi per l’invio telematico al SIAN.
Il motivo è semplice: i due tempi sono sfasati. La classificazione fisica è immediata, l’invio dei dati può arrivare giorni dopo. Se nel mezzo passa un controllo e trova un silos con il cartello vecchio, la discrepanza è sanzionabile, anche se il dato telematico era ancora nei termini.
Tradotto: classificato l’olio, prima cosa cambi il cartello. Poi pensi al SIAN.
Le sanzioni, nero su bianco
Conviene avere chiari gli importi reali, perché in giro circolano cifre sbagliate. Queste sono quelle del D.Lgs 103/2016.
| Violazione | Riferimento | Sanzione |
|---|---|---|
| Mancata istituzione del registro SIAN | Art. 7 | 1.000 – 6.000 € (più chiusura dello stabilimento fino a 6 mesi in caso di reiterazione) |
| Tenuta del registro non conforme (es. registrazione tardiva) | Art. 7 | 300 – 1.200 € |
| Recipienti/silos privi di categoria, codice, capacità o misuratore — e cartellonistica non aggiornata | Art. 8 | 500 – 3.000 € |
| Violazione su quantitativi ≤ 700 kg olio / ≤ 3.500 kg olive | Art. 9 | Sanzioni dimezzate |
| Violazione su quantitativi > 30.000 kg olio / > 150.000 kg olive | Art. 9 | Sanzioni raddoppiate |
Un chiarimento utile: non esiste alcuna multa fissa “da 4.000 euro” per le discrepanze tra dato fisico e telematico, come a volte si sente dire. Le irregolarità di registro ricadono sull’art. 7; quelle sui recipienti sull’art. 8. Gli importi si muovono dentro quelle forbici, dimezzati o raddoppiati secondo i volumi.
Come si quadra il registro: la formula spiegata semplice
Il controllo che fa scattare la multa è una quadratura tra quello che dichiari e quello che hai davvero in silos. La si misura così:
$$E_{giacenza} = \frac{\left| V_{SIAN} – \sum_{j=1}^{m} V_{silos,j} \times \rho_{olio}(T)\right|}{V_{SIAN}} \times 100$$
Sembra complicata, ma racconta una cosa banale: il registro e i silos devono dire lo stesso numero.
$V_{SIAN}$ è quanto olio risulta a registro, in chili.
$V_{silos,j} \times \rho_{olio}(T)$ è quanto olio c’è davvero in ogni silos. Il sensore ti dà il volume — i litri — ma il registro ragiona in chili. Per passare dall’uno all’altro moltiplichi per la densità dell’olio, che cambia un po’ con la temperatura: l’olio caldo, a parità di litri, pesa un filo meno. È come pesare l’acqua di una piscina: sai quanti metri cubi ci sono, e per avere i chili moltiplichi per quanto “pesa” un litro a quella temperatura.
La sommatoria mette insieme tutti i silos. La differenza tra registro e silos, divisa per il dato di registro e per cento, è l’errore di quadratura. Se è piccolo, sei a posto. Se è grande, o hai sbagliato una registrazione, o c’è un ammanco da spiegare prima che lo spieghi un ispettore al posto tuo.
La checklist per non farsi multare
Quattro abitudini tengono il frantoio fuori dai guai.
Campiona subito. Programma il prelievo dell’olio entro 24 ore dalla spremitura, così Panel Test e analisi chimica sono pronti in tempo per classificare entro i termini ministeriali.
Aggiorna il cartello appena hai l’esito. Confermata la categoria, etichetta il silos nello stesso momento, senza aspettare il SIAN. È il passaggio che evita la sanzione dell’art. 8.
Riconcilia ogni settimana. Una volta a settimana confronta carichi di molitura, uscite e giacenze reali con quanto inviato al SIAN. Trovare uno scarto di venerdì è un problema; trovarlo durante un controllo è una multa.
Tieni i codici giusti. Usa O0 per il conto proprio e T10 per l’olio di terzi in deposito: nel conto deposito la responsabilità della registrazione della classificazione è del frantoio, non del proprietario delle olive.
Lo strumento che chiude il cerchio: il registro che si riconcilia da solo
Il filo è sempre lo stesso: due verità che devono combaciare, il dato fisico nei silos e il dato telematico sul SIAN. Le multe nascono lì, nello scarto tra i due, e nei ritardi di trascrizione.
Strutturare la registrazione in modo digitale — con le date di molitura, di classificazione e di invio che si tengono sotto controllo, e le giacenze che si confrontano in automatico — significa accorgersi dello scarto prima che lo faccia l’ICQRF. È lo stesso principio del registro di carico e scarico digitale che usiamo in magazzino: il dato entra una volta, e gli allarmi sulle scadenze suonano da soli.
Se vuoi impostare un sistema che tenga allineate le giacenze e ti avvisi prima che una scadenza salti, parliamone qui.
Un’ultima nota doverosa: questa è una guida divulgativa, non una consulenza legale. Le scadenze di campagna sono fissate da circolari ministeriali che cambiano di anno in anno: verifica sempre i termini aggiornati e la tua posizione con l’ICQRF o un consulente.
Fonti
Normattiva — Decreto Legislativo 23 maggio 2016, n. 103: disposizioni sanzionatorie per la commercializzazione dell’olio di oliva (artt. 7, 8 e 9): https://www.normattiva.it/uri-res/action/atto?urn=nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103
l’OlivoNews — Olio in attesa di classificazione: le nuove scadenze 2025/2026 della circolare ICQRF e il legame con le sanzioni del D.Lgs 103/2016: https://olivonews.it/olio-in-attesa-di-classificazione-cambiano-le-regole/
FreshLogic — Coldiretti e Unaprol: la tracciabilità dell’olio e i dati dei produttori nel 2026
FreshLogic — Tracciabilità dei lotti in magazzino con AppSheet
FreshLogic — Blockchain e olio EVO DOP: lo stato dell’arte della tracciabilità nel 2026
FAQ
Le scadenze sono scaglionate. L’olio prodotto entro il 31 dicembre va classificato entro il 10 gennaio e registrato sul SIAN entro il 16 gennaio. Quello prodotto a gennaio va classificato entro il 10 febbraio e registrato entro il 16 febbraio. Solo per l’olio prodotto dal 1° febbraio in poi vale la regola della classificazione entro 6 giorni dalla molitura, con registrazione nei 6 giorni successivi. Le produzioni di campagne precedenti andavano classificate entro il 30 settembre 2025.
La tenuta non conforme del registro telematico, inclusa la registrazione oltre i termini, è punita dall’art. 7 del D.Lgs 103/2016 con una sanzione da 300 a 1.200 euro. Chi invece non istituisce affatto il registro, pur essendone obbligato, rischia da 1.000 a 6.000 euro, con la chiusura dello stabilimento fino a sei mesi in caso di reiterazione. Gli importi sono dimezzati per piccoli quantitativi e raddoppiati per i grandi lotti.
Prima. L’aggiornamento della cartellonistica identificativa dei recipienti di stoccaggio deve avvenire immediatamente dopo la classificazione dell’olio, indipendentemente dai tempi di invio telematico al SIAN. Se un controllo trova un silos con il cartello non aggiornato, scatta la sanzione dell’art. 8 (da 500 a 3.000 euro), anche se il dato telematico era ancora nei termini. La regola pratica è: prima il cartello, poi il SIAN.
Sì. L’art. 9 del decreto prevede che le sanzioni siano dimezzate se la violazione riguarda quantitativi non superiori a 700 chilogrammi o litri di olio (o 3.500 kg di olive), e raddoppiate se riguarda quantitativi superiori a 30.000 chilogrammi o litri di olio (o 150.000 kg di olive). È un meccanismo di proporzionalità: chi muove grandi volumi paga di più a parità di violazione.
Nel caso di olio di terzi tenuto in conto deposito presso il frantoio, la registrazione della classificazione spetta al frantoio, non al proprietario delle olive. Va usato il codice operazione T10. La corretta attribuzione della categoria resta in capo al produttore, ma è il frantoio a essere responsabile della registrazione nei termini previsti dalla circolare: un punto da chiarire bene nei rapporti con i conferitori.
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