
Il 16 settembre 2026 scade il periodo transitorio del Reg. UE 2025/351. Da quel giorno ogni vaschetta in rPET e ogni film plastico deve avere una DoC aggiornata con sezione NIAS e nuovi limiti di migrazione. Accettare imballaggi con certificati vecchi espone a sanzioni fino a 80.000 euro e al sequestro della merce. Questa guida ti mostra come verificare le DoC in banchina con AppSheet.
Le 3 di mattina. Arriva il camion con tre pallet di vaschette in rPET per le fragole. Sul bancale c’e’ la Dichiarazione di Conformita’ allegata dal fabbricante. Il tuo operatore la guarda, vede il timbro e scarica. Nessuno legge cosa c’e’ scritto. Nessuno controlla se cita il regolamento aggiornato. Mancano tre settimane alla scadenza. Quindi oggi parliamo di quello che succede quando la DoC della tua vaschetta e’ vecchia.
Il Reg. UE 2025/351: cosa cambia per le plastiche
Il Regolamento (UE) 2025/351 ha modificato il Regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici destinati al contatto con gli alimenti. E’ entrato in vigore il 16 marzo 2025. Il periodo transitorio scade il 16 settembre 2026.
In pratica dal 17 settembre ogni lotto di vaschette, alveoli, coperchi e film plastici immesso sul mercato deve essere accompagnato da una Dichiarazione di Conformita’ aggiornata al nuovo regolamento. Le DoC che citano solo il vecchio Reg. 10/2011 non sono piu’ sufficienti.
Per il magazzino ortofrutticolo la scadenza e’ concreta. Se compri vaschette in rPET per fragole, pomodorini o uva, il tuo fornitore deve aggiornarti la DoC entro il 16 settembre. Se non lo fa, dal giorno dopo rischi il sequestro della merce confezionata in quegli imballaggi.
Le tre novita’ principali
La prima novita’ e’ la valutazione obbligatoria delle sostanze NIAS. NIAS sta per Non-Intentionally Added Substances — sostanze non aggiunte intenzionalmente. Sono impurita’, sottoprodotti di reazione e contaminanti che si trovano nella plastica senza che il fabbricante li abbia inseriti di proposito. Il nuovo regolamento impone al fabbricante di valutarne la sicurezza e di dichiararlo nella DoC.
La seconda novita’ sono i nuovi limiti di migrazione specifica. Il regolamento aggiorna le soglie per metalli pesanti, additivi e sostanze che possono migrare dalla plastica all’alimento. In pratica le vaschette di rPET che erano conformi con i vecchi limiti potrebbero non esserlo piu’ con i nuovi.
La terza novita’ riguarda la plastica riciclata rPET. Il Reg. UE 2025/351 si allinea al Regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali plastici riciclati. Il fabbricante deve certificare che i processi di riciclo sono idonei e che la percentuale di rPET e’ dichiarata nella DoC.
La Dichiarazione di Conformita’: cosa deve contenere dal 16 settembre
Dopo la scadenza del periodo transitorio la DoC allegata al lotto di vaschette deve contenere almeno quattro elementi.
Il primo e’ il riferimento esplicito al Reg. UE 2025/351. Se la DoC cita solo il Reg. 10/2011 senza menzionare il 2025/351, non e’ aggiornata. Il secondo e’ la sezione dedicata allo screening NIAS. Il fabbricante deve dichiarare di aver valutato le sostanze non intenzionali e che non superano i limiti di sicurezza.
Il terzo e’ la conferma dei nuovi limiti di migrazione specifica per le sostanze autorizzate. Il quarto — se l’imballaggio contiene plastica riciclata — e’ la dichiarazione di conformita’ al Reg. UE 2022/1616 con l’indicazione della percentuale di rPET e del processo di riciclo utilizzato.
In pratica il tuo operatore di banchina deve verificare la presenza di questi quattro elementi prima di autorizzare lo scarico del pallet. Due minuti di controllo ti salvano da un sequestro.
Le sanzioni MOCA: D.Lgs. 29/2017
Il quadro sanzionatorio per i MOCA non conformi e’ nel D.Lgs. 10 febbraio 2017, n. 29. Le sanzioni principali sono due.
L’Art. 2 punisce chi immette sul mercato MOCA che non rispettano i requisiti del Reg. CE 1935/2004 — per esempio l’assenza della DoC o il superamento dei limiti di migrazione. La sanzione va da 10.000 a 80.000 euro.
L’Art. 6 punisce le carenze di tracciabilita’ e di comunicazione. Il comma 4 prevede sanzioni da 1.500 a 9.000 euro per la mancata comunicazione degli stabilimenti. Il comma 6 prevede sanzioni da 4.000 a 30.000 euro per l’assenza di un sistema di controllo qualita’ conforme alle GMP.
In aggiunta l’ispettore ASL o ICQRF puo’ ordinare il sequestro sanitario delle vaschette e il richiamo dal mercato del prodotto confezionato. Di conseguenza un lotto di fragole gia’ consegnate alla GDO torna indietro e il costo del ritiro e’ a tuo carico.
Il calendario: cosa fare nelle prossime tre settimane
Il 16 settembre e’ tra tre settimane. In pratica devi agire su tre fronti contemporaneamente.
Il primo fronte e’ il fornitore di imballaggi. Contatta oggi il tuo fornitore di vaschette e chiedi se la DoC e’ gia’ aggiornata al Reg. UE 2025/351 con sezione NIAS. Se non lo e’, chiedi la data prevista per l’aggiornamento. Se il fornitore non sa di cosa stai parlando, hai un problema.
Il secondo fronte sono le scorte in magazzino. Le vaschette acquistate prima del 16 settembre con DoC conforme al vecchio Reg. 10/2011 possono essere utilizzate fino a esaurimento scorte. Di conseguenza fai l’inventario delle vaschette in deposito e segna la data di acquisto. Quelle comprate dopo il 16 settembre devono avere la DoC nuova.
Il terzo fronte e’ la procedura di accettazione. Aggiorna la checklist di banchina con il controllo del riferimento al Reg. 2025/351 e della sezione NIAS. Forma gli operatori. Configura l’app AppSheet.
Come costruire l’app Audit MOCA Plastica su AppSheet
Con Google AppSheet puoi verificare ogni DoC in banchina. L’operatore fotografa la dichiarazione allegata al pallet, seleziona se il riferimento al Reg. 2025/351 e’ presente, se la sezione NIAS c’e’, e registra la data di emissione della DoC. Il sistema approva o blocca in tempo reale.
Il database e’ una tabella unica: Registro Accettazione MOCA Plastica. I campi principali sono: data e ora dell’arrivo, fornitore dell’imballaggio, tipologia MOCA (vaschetta rPET, film estensibile, alveolo, coperchio), codice lotto del fabbricante, riferimento al Reg. 2025/351 nella DoC (si/no), presenza sezione NIAS (si/no), data di emissione della DoC, foto della dichiarazione.
La formula chiave verifica due condizioni. Se il riferimento al Reg. 2025/351 e’ presente e la sezione NIAS c’e’, il sistema autorizza lo scarico. Se una delle due condizioni manca, mostra “DoC obsoleta — reject imballo” e blocca il pallet.
Inoltre configuri un Bot che scatta quando il sistema rileva una DoC mancante o obsoleta. L’azione invia un’email automatica al fornitore e all’ufficio acquisti con la foto della dichiarazione e il motivo del rifiuto. Di conseguenza il fornitore sa immediatamente cosa deve aggiornare.
La plastica riciclata rPET: un requisito in piu’
Molte vaschette per l’ortofrutta sono in rPET — plastica PET riciclata. Il Reg. UE 2025/351 si collega al Regolamento (UE) 2022/1616 che disciplina specificamente i materiali plastici riciclati a contatto con gli alimenti.
In pratica se il tuo fornitore produce vaschette in rPET, la DoC deve confermare che il processo di riciclo e’ autorizzato e che la percentuale di plastica riciclata e’ dichiarata. Inoltre i test di migrazione devono coprire anche i contaminanti specifici della plastica riciclata.
Per il magazzino ortofrutticolo questo significa un controllo documentale aggiuntivo. L’app AppSheet puo’ includere un campo dedicato: “Plastica riciclata rPET” (si/no). Se si’, il sistema verifica anche la conformita’ al Reg. 2022/1616.
Il doppio rischio: MOCA e BRCGS
Le DoC obsolete non sono un problema solo per la legge. Sono un problema anche per la certificazione. Durante un audit BRCGS Packaging o IFS Food, l’auditor verifica la documentazione dei materiali a contatto.
Se trova vaschette con DoC che citano solo il vecchio Reg. 10/2011 dopo il 16 settembre, assegna una Non-Conformita’ Maggiore. Di conseguenza il punteggio dell’audit scende e la certificazione e’ a rischio.
In pratica hai un doppio incentivo ad aggiornare: evitare le sanzioni ASL e mantenere la certificazione per la GDO. L’app AppSheet ti copre su entrambi i fronti.
Calcolo pratico: il costo di una DoC vecchia
Facciamo un esempio. Il tuo magazzino confeziona 5.000 vaschette di fragole al giorno. Il 20 settembre arriva un’ispezione ICQRF. L’ispettore chiede le DoC dei materiali di confezionamento. La tua DoC cita solo il Reg. 10/2011. Non menziona il Reg. 2025/351. Non ha la sezione NIAS.
L’ispettore contesta la non conformita’ ex Art. 2 D.Lgs. 29/2017. Sanzione minima: 10.000 euro. In aggiunta dispone il sequestro del lotto di vaschette e il blocco cautelativo della merce confezionata. Il valore delle fragole bloccate per tre giorni di produzione: 30.000 euro.
Il costo dell’aggiornamento della DoC e’ zero — lo fa il fornitore. Il costo dell’app AppSheet e’ zero. Il costo di non aver fatto una telefonata al fornitore tre settimane prima puo’ superare i 40.000 euro.
Fonti
FreshLogic — Reg. CE 1935/2004 e D.Lgs. 29/2017: MOCA DoC vaschette e film ortofrutta
FreshLogic — REACH Reg. 2020/878: agenti chimici post-raccolta e SDS
FreshLogic — Audit GDO magazzino ortofrutta: come prepararsi
Regolamento (UE) 2025/351 — Modifica Reg. 10/2011 MOCA plastica: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R0351
Regolamento (UE) 2022/1616 — Materiali plastici riciclati a contatto con alimenti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1616
D.Lgs. 29/2017 — Sanzioni MOCA: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;29
TUV Italia — MOCA e Regolamento 2025/351 nuove disposizioni: https://www.tuvsud.com/it-it/risorse-e-pubblicazioni/tuv-italia-blog/sicurezza-del-consumatore/regolamento-moca-351-cosa-cambia-per-i-materiali-plastici
FAQ
Gli imballaggi in plastica immessi sul mercato prima del 16 settembre 2026 con DoC conforme al vecchio Reg. 10/2011 possono essere utilizzati fino a esaurimento scorte. In pratica fai l’inventario delle vaschette in deposito e segna la data di acquisto. I nuovi lotti acquistati dopo il 16 settembre devono avere la DoC aggiornata al Reg. UE 2025/351 con sezione NIAS.
NIAS sta per Non-Intentionally Added Substances — sostanze non aggiunte intenzionalmente. Sono impurita’, sottoprodotti di reazione e contaminanti presenti nella plastica senza essere stati inseriti dal fabbricante. Il Reg. UE 2025/351 impone al fabbricante di valutarne la sicurezza chimica e di dichiarare i risultati nella DoC. Per il magazzino ortofrutticolo questo significa verificare che la DoC del fornitore contenga questa sezione.
Si’. Se l’imballaggio contiene plastica riciclata, la DoC deve specificare la percentuale di rPET e confermare il rispetto del Reg. UE 2022/1616 per i processi di riciclo idonei. Il fabbricante deve dimostrare che il materiale riciclato non introduce contaminanti aggiuntivi. Per il magazzino ortofrutticolo il controllo e’ documentale: verifichi che la DoC lo dichiari.
La DoC deve essere aggiornata ogni volta che cambiano le norme di riferimento — come in questo caso con il Reg. 2025/351 — o quando cambiano la composizione del materiale o i processi produttivi. Inoltre lo standard BRCGS raccomanda il rinnovo della documentazione al massimo ogni 24 mesi. In pratica imposta un alert su AppSheet che ti avvisa 30 giorni prima della scadenza della DoC di ogni fornitore.
Si’. I film plastici rientrano tra i materiali a contatto con gli alimenti se avvolgono direttamente il prodotto o se possono cedere sostanze per migrazione durante il trasporto e lo stoccaggio. Anche il film estensibile che avvolge un pallet di cassette di frutta e’ potenzialmente un MOCA se entra in contatto con gli imballaggi primari. Di conseguenza la DoC del film deve rispettare gli stessi requisiti delle vaschette.
#DalBancaleAlDato

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