Il magazzino è ancora buio. Hai appena acceso le luci della cella e già sul telefono lampeggia una mail: «EUDR — scadenza compliance, agire subito». Sotto, un preventivo per “adeguamento alla normativa sulla deforestazione”. La frase ti gela: l’ennesimo obbligo, l’ennesimo costo, l’ennesima cosa da fare prima ancora del primo caffè. Respira. Prima di firmare qualsiasi consulenza, fermati su un fatto che quasi nessuna di quelle mail ti dice: per la frutta e la verdura fresca, l’EUDR, in via diretta, cambia pochissimo. Vediamo perché — e dove invece ti tocca per davvero, così non spendi un euro più del necessario.


Il calendario, prima di tutto: cosa è cambiato a dicembre 2025

L’EUDR è il Regolamento (UE) 2023/1115, in vigore dal giugno 2023, che vieta di immettere sul mercato europeo (o esportare) prodotti legati a deforestazione e degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020. Ha sostituito il vecchio regolamento legno (EUTR).

La notizia operativa è il secondo rinvio. Con il Regolamento (UE) 2025/2650, pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 23 dicembre 2025, le scadenze sono slittate di altri dodici mesi:

  • 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese (e i commercianti);
  • 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese e le persone fisiche.

Insieme al rinvio sono arrivate semplificazioni concrete: l’obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza ricade ora esclusivamente sull’operatore che immette per primo il prodotto sul mercato UE. Gli operatori a valle e i commercianti non presentano più dichiarazioni separate: conservano e trasmettono solo il numero di riferimento di quella iniziale. I micro e piccoli operatori primari presentano una dichiarazione semplificata una tantum. È un dettaglio che pesa, e ci torniamo.


Le sette commodity dell’EUDR: l’ortofrutta fresca non c’è

Qui sta il cuore della questione, e il punto su cui mezzo settore si è spaventato per niente. L’EUDR si applica a sette materie prime e ai loro derivati elencati nell’Allegato I: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno.

Rileggi quell’elenco. Mele, pomodori, insalate, pesche, agrumi, uva: non ci sono. La frutta e la verdura fresche non rientrano tra le commodity EUDR. Nemmeno l’olio d’oliva: il regolamento cita l’olio di palma, non quello d’oliva. Tradotto in pratica: se il tuo magazzino tratta ortofrutta fresca, per quei prodotti non hai alcun obbligo diretto di dovuta diligenza, di geolocalizzazione degli appezzamenti o di dichiarazione sul portale UE.

Questo è esattamente ciò che le mail allarmistiche non scrivono. Generalizzano parlando di “imprese agroalimentari”, ma l’ambito dell’EUDR è chirurgico: colpisce le filiere a rischio deforestazione, non il bancale di zucchine.


Il vero nodo del magazzino: i pallet e le cassette di legno

«Va bene la frutta — dirai — ma il legno è tra le sette commodity, e io di cassette e bancali ne muovo a tonnellate.» Domanda giusta, e la risposta è la parte più importante di tutto l’articolo.

Il codice doganale SA 4415 copre casse, cassette, gabbie e palette di carico in legno. Ma le FAQ ufficiali della Commissione e il documento di orientamento EUDR fissano una distinzione netta:

  • se l’imballaggio in legno è immesso sul mercato come prodotto a sé stante (cioè venduto o esportato come imballaggio), allora rientra nell’EUDR e scattano gli obblighi;
  • se l’imballaggio è usato esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto, è fuori ambito.

I bancali e le cassette su cui carichi la frutta per portarla al cliente ricadono nel secondo caso: servono a trasportare un altro prodotto, quindi sono esenti. L’eventuale obbligo di dovuta diligenza grava a monte, sul produttore o importatore che quei pallet li immette sul mercato come prodotto. Tu, che li usi per spostare la merce, non devi presentare nessuna dichiarazione per loro.

Attenzione però: questo non significa che il legno sia “neutro” per te. Se i tuoi fornitori di pallet e cassette dovranno adeguarsi all’EUDR, è probabile che parte di quel costo te lo ritrovi nel prezzo dell’imballaggio. L’impatto, per il magazzino ortofrutticolo, è più sul portafoglio che sulla burocrazia.


Quando l’EUDR ti tocca davvero: i casi limite

Detto che la frutta fresca è fuori, ci sono situazioni precise in cui un operatore ortofrutticolo entra comunque nel perimetro. Vale la pena conoscerle, per non cadere nell’eccesso opposto e ignorarle.

Assortimento misto. Se accanto all’ortofrutta tratti anche caffè, cacao, prodotti contenenti olio di palma o derivati della soia, quei prodotti sì che rientrano. Molti grossisti hanno una coda di referenze “secche” che dimenticano di mappare.

Imballaggi venduti come prodotto. Se compri pallet o cassette di legno da fuori UE e li rivendi come imballaggio a sé, in quel passaggio diventi operatore e l’obbligo si attiva.

Export. L’EUDR vale anche per chi esporta dall’Unione prodotti in ambito, non solo per chi importa.

Richieste contrattuali della GDO. Questo è il caso più frequente e più subdolo. Una piattaforma può chiederti, in modo generico, una “dichiarazione EUDR” su tutta la fornitura. Sapere che la frutta fresca è fuori ambito ti permette di rispondere con cognizione, senza firmare attestazioni che non ti competono né pagare consulenze inutili.


Cosa fare adesso (senza buttare soldi)

La compliance intelligente, qui, è soprattutto saper distinguere. Ecco i passi concreti.

1. Mappa l’assortimento. Separa l’ortofrutta fresca (fuori ambito) da eventuali referenze in scope (caffè, cacao, soia, palma, legno venduto come prodotto). Se hai solo frutta e verdura, l’esercizio finisce qui.

2. Prepara una risposta-tipo per la GDO. Una riga che dichiari che i prodotti ortofrutticoli freschi forniti non rientrano tra le commodity dell’Allegato I dell’EUDR, con il riferimento normativo. Documentata, pronta da inviare.

3. Parla con i fornitori di imballaggi. Non per adempiere tu, ma per capire se e quanto i loro costi di adeguamento si rifletteranno sui tuoi prezzi di pallet e cassette nel 2026-2027.

4. Tieni d’occhio gli sviluppi. Entro il 30 aprile 2026 la Commissione ha previsto una revisione di semplificazione: il perimetro potrebbe ancora muoversi. Non è materia da “una tantum e dimentica”.

Il filo, come sempre, è lo stesso: i dati ti servono per non farti spaventare. Se sai esattamente cosa tratti e cosa dice la norma, l’EUDR smette di essere una minaccia e diventa, semmai, un argomento in più con cui presentarti alla GDO come fornitore che sa di cosa parla. Se vuoi mappare il tuo assortimento e capire dove sei davvero in ambito, scrivimi qui.


Fonti

EUR-Lex — Documento di orientamento EUDR della Commissione europea: chiarimenti su ambito di applicazione e imballaggi in legno (codice SA 4415): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202504524

Unioncamere — EUDR: lo slittamento delle scadenze al 30 dicembre 2026 e al 30 giugno 2027: https://www.unioncamere.gov.it/newsletter-mosaico-europa/eudr-verso-un-ulteriore-slittamento-delle-scadenze

Masaf — Regolamento EUDR (UE) 2023/1115, testo e materiali ufficiali per le imprese agroalimentari: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21552

FreshLogic — Tracciabilità e origine dell’ortofrutta: la normativa 2026 FreshLogic — 2027: il super-ciclo normativo europeo che cambierà la filiera agroalimentare FreshLogic — Imballaggi ortofrutta: il regolamento PPWR e il nodo PFAS


FAQ
La frutta e la verdura fresca rientrano nell’EUDR?

No. L’EUDR si applica a sette materie prime: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, più i loro derivati elencati nell’Allegato I. La frutta e la verdura fresche non sono incluse, e nemmeno l’olio d’oliva. Per i prodotti ortofrutticoli freschi non esiste quindi alcun obbligo diretto di dovuta diligenza.

Quali sono le nuove scadenze dell’EUDR?

Con il Regolamento (UE) 2025/2650 le scadenze sono state rinviate di dodici mesi. Le grandi e medie imprese e i commercianti dovranno applicare il regolamento dal 30 dicembre 2026, mentre le micro e piccole imprese e le persone fisiche dal 30 giugno 2027. Si tratta del secondo rinvio rispetto al calendario originario

I pallet e le cassette di legno che uso per l’ortofrutta sono soggetti all’EUDR?

Se li usi esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare la merce, no: il materiale da imballaggio impiegato per trasportare un altro prodotto è fuori ambito. Rientrano nell’EUDR solo se vendi o esporti l’imballaggio in legno come prodotto a sé stante. L’eventuale obbligo grava sul produttore o importatore che immette quei pallet sul mercato, non su chi li usa per spostare la frutta.

Se la GDO mi chiede una dichiarazione EUDR per la frutta fresca, cosa rispondo?

Puoi dichiarare, con riferimento all’Allegato I del regolamento, che i prodotti ortofrutticoli freschi forniti non rientrano tra le commodity soggette all’EUDR. È utile preparare in anticipo una risposta scritta e documentata. Questo ti evita di firmare attestazioni che non ti competono o di sostenere costi di consulenza non necessari.

Quali obblighi ha invece chi è effettivamente in ambito EUDR?

Chi immette per primo un prodotto in ambito deve presentare una dichiarazione di dovuta diligenza elettronica, dimostrare che il prodotto è deforestation-free e conforme alla legislazione del Paese d’origine, e fornire le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti. Le informazioni della due diligence vanno conservate per almeno cinque anni. Gli operatori a valle, dopo le semplificazioni del 2025, conservano e trasmettono solo il numero di riferimento della dichiarazione iniziale.


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