Un operatore in un magazzino utilizza un tablet con ologrammi informativi sulle normative europee sulla deforestazione e le casse di mele.

Il Reg. UE 2023/1115 (EUDR) si applica dal 30 dicembre 2026 per le grandi imprese. Vieta l’immissione sul mercato di prodotti legati alla deforestazione. Le 7 commodity regolate includono soia e olio di palma, presenti nei rivestimenti cerosi e negli imballaggi del tuo magazzino. Ecco come verificare la conformità della catena di fornitura.

Il regolamento che non ti aspettavi

Tre di notte. Stai confezionando mele con il rivestimento ceroso standard. Non pensi alla deforestazione. Il tuo prodotto cresce in Emilia-Romagna. Cosa c’entra l’Amazzonia con il tuo magazzino?

C’entra perché quel rivestimento ceroso contiene derivati di palma. Il cartone ondulato delle tue casse usa colle a base di soia. La carta kraft dei sacchetti proviene da filiere di legno monitorate.

Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR, vieta l’immissione sul mercato europeo di prodotti legati alla deforestazione avvenuta dopo il 31 dicembre 2020. Non riguarda solo il caffè e il cioccolato. Riguarda qualsiasi prodotto che contenga derivati delle sette commodity regolate.

Per il tuo magazzino ortofrutticolo, questo significa verificare la filiera dei materiali ausiliari. Non della frutta. Degli imballaggi e dei trattamenti che applichi alla frutta.

Le sette commodity e dove si nascondono nel tuo magazzino

Il regolamento copre sette materie prime identificate come principali responsabili della deforestazione globale: soia, olio di palma, cacao, caffè, gomma, bovini e legno.

Nel magazzino ortofrutticolo non lavori nessuna di queste direttamente. Tuttavia, le incontri sotto forma di derivati in almeno quattro punti della catena operativa.

Punto 1 — Rivestimenti cerosi e coating protettivi. Le cere applicate su mele, agrumi e avocado contengono frequentemente derivati dell’olio di palma. La componente emulsionante utilizza acidi grassi palmitici.

Punto 2 — Imballaggi in cartone e carta. Le casse in cartone ondulato, i plateau e i sacchetti in carta kraft derivano dalla filiera del legno. Le colle strutturali possono contenere lecitina di soia.

Punto 3 — Pallet e imballaggi in legno. I bancali EPAL e le cassette in legno rientrano direttamente nella commodity legno.

Punto 4 — Guarnizioni e componenti in gomma. I nastri trasportatori, le guarnizioni delle macchine di confezionamento e i tappetini anti-vibrazione contengono gomma naturale.

Materiale nel magazzinoCommodity EUDRRischio
Cere protettive fruttaOlio di palmaMedio-alto
Cartone ondulato e colleLegno + SoiaMedio
Pallet e cassette legnoLegnoDiretto
Guarnizioni e nastriGommaBasso-medio

Le date da segnare: il calendario dopo il doppio rinvio

Il regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023. Da allora ha subito due rinvii consecutivi.

Il primo rinvio è stato disposto dal Reg. UE 2024/3234. Il secondo dal Reg. UE 2025/2650, pubblicato a dicembre 2025. Le date definitive di applicazione sono le seguenti.

Per le grandi e medie imprese la scadenza è il 30 dicembre 2026. Per le micro e piccole imprese il termine è il 30 giugno 2027.

A maggio 2026 la Commissione Europea ha pubblicato un pacchetto di semplificazione che riduce gli oneri di conformità fino al 75%. La Legge 91/2025 ha conferito al Governo italiano la delega per il decreto legislativo attuativo che definirà il regime sanzionatorio nazionale.

Per il tuo magazzino, il 30 dicembre 2026 è tra meno di tre mesi. Se sei una media o grande impresa, il tempo per adeguarti è adesso.

La Due Diligence: cosa devi dimostrare

Il cuore del regolamento è il Sistema di Dovuta Diligenza. Ogni operatore che immette sul mercato UE un prodotto contenente le sette commodity deve completare tre passaggi.

Passaggio 1 — Raccolta delle informazioni. Devi ottenere dal fornitore la geolocalizzazione del terreno di produzione della materia prima. Per la soia nelle colle del cartone, questo significa risalire al campo dove è stata coltivata.

Passaggio 2 — Valutazione del rischio. Devi verificare che il terreno di produzione non sia stato oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020. La Commissione UE sta classificando i Paesi in tre categorie di rischio: basso, standard e alto.

Passaggio 3 — Mitigazione del rischio. Se la valutazione evidenzia un rischio non trascurabile, devi adottare misure aggiuntive prima di immettere il prodotto sul mercato.

Per il fornitore ortofrutticolo, la due diligence diretta riguarda i materiali ausiliari. Non devi geolocalizzare il campo delle tue mele. Devi pretendere dal fornitore di imballaggi la dichiarazione EUDR sulla filiera del legno e della soia.

Chi controlla e cosa rischi

Le autorità competenti effettueranno controlli basati sul profilo di rischio dell’operatore. La frequenza minima di verifica è calibrata sulla categoria del Paese di origine.

Per i Paesi ad alto rischio i controlli copriranno una percentuale elevata delle dichiarazioni. Per i Paesi a basso rischio la frequenza sarà ridotta.

Le sanzioni previste dal regolamento sono tra le più severe dell’ordinamento europeo. La soglia massima può raggiungere il 4% del fatturato annuo nell’Unione Europea. Le merci non conformi possono essere sequestrate e confiscate. L’operatore può essere escluso temporaneamente dalle procedure di appalto pubblico.

Il decreto legislativo italiano attuativo, in fase di redazione ai sensi della L. 91/2025, definirà le sanzioni specifiche per il contesto nazionale.

Cinque azioni per prepararsi entro dicembre

Per non trovarti impreparato alla scadenza, segui questi cinque passaggi.

Azione 1 — Mappa i materiali ausiliari. Elenca ogni rivestimento ceroso, cartone, colla, pallet e componente in gomma presente nel tuo magazzino. Per ciascuno, identifica se contiene derivati delle sette commodity.

Azione 2 — Chiedi la dichiarazione EUDR ai fornitori. Ogni fornitore di imballaggi e materiali ausiliari deve attestare la conformità della propria filiera. Pretendi il documento prima del 30 dicembre.

Azione 3 — Verifica i pallet in legno. I bancali EPAL hanno già una filiera certificata. Se usi pallet non certificati o cassette in legno da fornitori diversi, verifica la provenienza del legname.

Azione 4 — Archivia la documentazione. Il fascicolo di due diligence deve essere conservato per almeno cinque anni. Crea un archivio digitale ordinato per fornitore e per commodity.

Azione 5 — Monitora il decreto attuativo italiano. La L. 91/2025 ha avviato l’iter legislativo. Il regime sanzionatorio nazionale potrebbe introdurre obblighi aggiuntivi. Segui gli aggiornamenti del MASAF.

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Fonti

FreshLogic — PPWR e PFAS: cosa rischia il magazzino ortofrutticolo dal 12 agosto 2026

FreshLogic — Sprechi alimentari: come misurare lo spreco e prepararsi alla Direttiva 2025/1892

FreshLogic — Sanzioni etichettatura ortofrutta: D.Lgs. 231/2017, ICQRF e check-list pre-stampa

Regolamento (UE) 2023/1115 — Prodotti a deforestazione zero (EUDR): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115

Regolamento (UE) 2025/2650 — Secondo rinvio applicazione EUDR (30/12/2026 grandi, 30/06/2027 PMI): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32025R2650

Confindustria — Posizione su EUDR: criticità operative e soluzioni per il tessuto produttivo nazionale: https://www.confindustria.it/documenti/regolamento-ue-2023-1115-sulla-deforestazione-eudr-european-union-deforestation-regulation

FAQ
In che modo il regolamento sulla deforestazione riguarda un magazzino ortofrutticolo?

Il regolamento vieta prodotti legati alla deforestazione. Nel magazzino ortofrutticolo le sette commodity regolate si trovano nei materiali ausiliari: derivati di palma nelle cere protettive, soia nelle colle del cartone, legno nei pallet e nelle casse, gomma nei nastri e nelle guarnizioni. Il fornitore deve verificare la conformità della filiera di questi materiali.

Quali sono le scadenze definitive dopo i due rinvii?

L’applicazione è fissata al 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese e al 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese. Le date sono state rinviate due volte: prima dal Reg. 2024/3234, poi dal Reg. 2025/2650. A maggio 2026 la Commissione ha pubblicato un pacchetto di semplificazione che riduce gli oneri fino al 75%.

Il fornitore ortofrutticolo deve geolocalizzare i propri campi di produzione?

No. La geolocalizzazione riguarda le sette commodity regolate, non l’ortofrutta in sé. Tuttavia, il fornitore deve pretendere dai propri fornitori di imballaggi e materiali ausiliari la dichiarazione EUDR con la tracciabilità della filiera del legno, della soia e dell’olio di palma utilizzati nei materiali di confezionamento.

Quali sanzioni rischia chi non si adegua?

Le sanzioni possono raggiungere il 4% del fatturato annuo dell’operatore nell’UE. Le merci non conformi possono essere sequestrate. L’operatore può essere escluso dalle gare pubbliche. Il decreto legislativo italiano attuativo, in fase di redazione ai sensi della L. 91/2025, definirà il regime sanzionatorio specifico.


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