Il D.P.R. 218/2001 esclude l’ortofrutta fresca dai limiti di frequenza delle vendite sottocosto. La GDO può tagliare i prezzi tutto l’anno. Il costo ricade sul fornitore tramite ribassi e note di debito. Il D.Lgs. 198/2021 vieta l’acquisto sotto i costi di produzione. Ecco come calcolare l’impatto reale e difendere i margini.

Le fragole a un euro e quarantanove e il conto che arriva in magazzino

Tre di notte. Stai preparando trenta bancali di pomodori per il volantino del supermercato. Il volume è triplo rispetto alla settimana normale. Il margine è un quinto.

Ogni settimana la GDO sceglie una referenza ortofrutticola e taglia il prezzo al pubblico. Fragole a un euro e quarantanove. Datterino a metà prezzo. Minestrone a novantanove centesimi. Questa strategia si chiama vendita sottocosto. Serve ad attirare i clienti nel punto vendita.

Tuttavia, la domanda vera è un’altra. Chi paga la differenza? Nella realtà del tuo magazzino, il costo del taglio prezzo ricade quasi interamente su di te. Il buyer applica la decurtazione sul tuo prezzo di cessione. In alternativa, ti chiede un contributo volantino. A fine mese arriva la nota di debito per spese promozionali.

In pratica, lavori il triplo per guadagnare la metà. Quindi devi sapere esattamente cosa dice la legge e dove finisce il tuo obbligo.

Cosa dice il D.P.R. 218/2001 sulle vendite sottocosto

La norma considera sottocosto la vendita al pubblico a un prezzo inferiore a quello delle fatture d’acquisto. Il calcolo comprende il valore della merce, l’IVA e gli oneri diretti.

Per i prodotti non deperibili la legge fissa limiti precisi. Massimo tre vendite sottocosto all’anno per la stessa referenza. Durata massima di dieci giorni. Comunicazione preventiva al Comune almeno dieci giorni prima.

Per l’ortofrutta fresca la situazione è completamente diversa. L’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 218/2001 esclude i prodotti alimentari freschi e deperibili da tutti i limiti di frequenza e durata.

Di conseguenza, i supermercati possono vendere frutta e verdura sottocosto per cinquantadue settimane all’anno. Nessun vincolo di frequenza. Nessun vincolo di durata. Per il tuo magazzino, questo significa pressione continua tutto l’anno.

Perché l’ortofrutta è il reparto più esposto della GDO

L’eccezione per i deperibili trasforma il reparto ortofrutta nell’arma commerciale preferita dalla distribuzione. Mentre un elettrodomestico può andare in offerta sottocosto tre volte all’anno, la tua frutta non ha vincoli.

I direttori commerciali usano l’ortofrutta come esca. Il termine tecnico è traffic builder. Il prodotto a prezzo ribassato porta il consumatore dentro il supermercato. Una volta dentro, compra anche il detersivo e il parmigiano a prezzo pieno.

Per te il risultato è sempre lo stesso. Il buyer pianifica il calendario promozionale. Cerca la copertura finanziaria nel tuo magazzino. Tu accetti il ribasso per non perdere il banco. Inoltre, la flessibilità concessa dalla legge alla distribuzione diventa una catena per i produttori.

Dal volantino alla nota di debito: come funziona il meccanismo

La gestione di una settimana promozionale segue un copione consolidato. Ecco le cinque fasi.

Fase 1. Il buyer ti comunica l’inserimento della referenza nel volantino del mese successivo. Non è una richiesta. È una comunicazione.

Fase 2. La catena chiede una riduzione del prezzo di listino. Il ribasso varia tra il quindici e il trenta per cento rispetto al prezzo ordinario.

Fase 3. In alternativa, ti chiedono un contributo fisso per la stampa del volantino. Oppure per il posizionamento del prodotto nelle testate di corsia.

Fase 4. Tu consegni i volumi richiesti al prezzo scontato. Il magazzino lavora il triplo della merce in metà del tempo.

Fase 5. A fine mese arriva la nota di debito per contributi promozionali. In molti casi non conosci nemmeno il prezzo finale applicato alla cassa.

Quanto costa davvero: il calcolo che nessuno ti mostra

Prendiamo un caso concreto. Tu vendi pomodori a un euro e venti al chilo in condizioni normali. Il tuo costo aziendale è novanta centesimi. In una settimana ordinaria vendi dieci tonnellate. Il margine lordo è tremila euro.

Arriva la settimana del volantino. La catena chiede venticinque centesimi al chilo di contributo promozionale. Il tuo prezzo netto scende a novantacinque centesimi. Il margine unitario crolla da trenta a cinque centesimi al chilo.

Per soddisfare l’offerta, lavori trenta tonnellate invece di dieci. Il margine complessivo della settimana? Millecinquecento euro. Hai lavorato il triplo per incassare la metà.

Inoltre, hai usato tre turni di personale. Hai consumato più imballi. Hai usurato i macchinari. Se aggiungi questi costi, il margine reale si avvicina a zero.

ParametroSettimana normaleSettimana volantino
Volume consegnato10 tonnellate30 tonnellate
Prezzo netto incassato1,20 €/kg0,95 €/kg
Margine unitario0,30 €/kg0,05 €/kg
Margine totale3.000 €1.500 €
Turni di lavoro1 turno3 turni

Quando la promozione diventa pratica sleale

Il ribasso promozionale non può superare certi limiti. Il D.Lgs. 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare fissa tre divieti fondamentali.

Il primo divieto riguarda il prezzo sotto costo. La legge vieta l’acquisto di prodotti agricoli a prezzi inferiori ai costi di produzione documentati. Se il prezzo netto che incassi non copre i tuoi costi, la pratica è illegale.

Il secondo divieto riguarda i contributi promozionali unilaterali. La catena non può imporre contributi per servizi promozionali senza un accordo scritto firmato prima dell’evento. Una nota di debito inviata a consegna avvenuta è vietata.

Il terzo divieto riguarda gli sconti retroattivi. La decurtazione del prezzo comunicata dopo la spedizione della merce configura una pratica sleale. L’ICQRF vigila su queste condotte e può irrogare sanzioni pecuniarie.

Di conseguenza, il tuo magazzino ha strumenti giuridici per rifiutare note di debito arbitrarie.

Cinque passaggi per difendere i margini prima del volantino

Per evitare che le promozioni azzerino il bilancio, segui questi cinque passaggi prima di confermare la partecipazione.

Passaggio 1. Calcola il costo di produzione analitico della referenza. Comprendi materia prima, cernita, imballo, energia e trasporto. Senza questo numero, negozi alla cieca.

Passaggio 2. Pretendi l’accordo scritto preventivo. Il documento deve contenere il prezzo concordato, i volumi stimati e la natura dei contributi. Niente firma prima dell’accordo.

Passaggio 3. Verifica che il prezzo netto non scenda mai sotto il tuo costo di produzione. Se scende, la promozione ti costa denaro.

Passaggio 4. Rifiuta le note di debito comunicate dopo la consegna della merce. La legge è dalla tua parte.

Passaggio 5. Archivia ogni comunicazione commerciale. Email, messaggi, ordini. In caso di contestazione, la documentazione è la tua difesa.

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Fonti

FreshLogic — Come usare i dati ISMEA nella trattativa GDO ortofrutta

FreshLogic — Sanzioni etichettatura ortofrutta: D.Lgs. 231/2017, ICQRF e check-list pre-stampa con AppSheet

FreshLogic — Costi di produzione ortofrutta: come rinegoziare il listino con la GDO

D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 — Disciplina delle vendite sottocosto, Art. 3 (deperibili esclusi dai limiti): https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-04-06;218

D.Lgs. 9 novembre 2021, n. 198 — Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-09;198

FAQ
La GDO può effettuare promozioni sottocosto sull’ortofrutta in qualsiasi momento dell’anno?

Sì. Il D.P.R. 218/2001, articolo 3, comma 3, esclude i prodotti alimentari freschi e deperibili dai limiti annuali di frequenza e durata. Di conseguenza, i supermercati possono vendere ortofrutta sottocosto per cinquantadue settimane all’anno. Per i prodotti non deperibili il limite è di tre eventi all’anno con durata massima di dieci giorni ciascuno. Questa asimmetria rende il reparto ortofrutta il più esposto della filiera.

Che cos’è una nota di debito per contributi promozionali addebitata al fornitore?

È un documento contabile con cui la catena distributiva addebita al fornitore i costi legati alla promozione. Può riguardare la stampa del volantino, il posizionamento in testata di corsia o la visibilità del prodotto nei banchi. In pratica, la GDO scarica sul fornitore il costo commerciale della promozione che lei stessa ha deciso. Se la nota arriva senza un accordo scritto preventivo, il fornitore ha il diritto di contestarla.

La catena può imporre un contributo promozionale senza accordo scritto preventivo?

No. Il D.Lgs. 198/2021 vieta l’imposizione di contributi promozionali non concordati per iscritto prima dell’inizio dell’evento. La legge tutela il fornitore contro le richieste unilaterali. Se ricevi una nota di debito per un contributo mai concordato, puoi contestarla e segnalare la pratica all’ICQRF. L’accordo scritto deve precedere la consegna della merce.

Cosa succede se il prezzo netto pagato al fornitore scende sotto il costo di produzione?

L’acquisto a prezzi inferiori ai costi di produzione costituisce una pratica commerciale sleale ai sensi del D.Lgs. 198/2021. L’ICQRF può irrogare sanzioni pecuniarie alla catena distributiva. Per il tuo magazzino, il passaggio fondamentale è documentare il costo di produzione analitico per ogni referenza. Senza quel numero, non puoi dimostrare la violazione.

Come può il fornitore dimostrare che una promozione ha generato una perdita economica?

Devi esibire la scheda dei costi di produzione unitari e confrontarla con il prezzo netto fatturato alla catena. Il calcolo deve comprendere materia prima, cernita, imballo, energia, lavoro e trasporto. Inoltre, archivia le email e i messaggi con le richieste del buyer. La documentazione è la tua arma principale sia in sede di trattativa sia in caso di segnalazione all’ICQRF.


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2 risposte a “Prezzi pazzeschi nei supermercati e note di debito in magazzino: quanto costa davvero una promozione al fornitore”

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