
Il Reg. (UE) 2019/1009 impone che i fertilizzanti marcati CE riportino in etichetta i tenori garantiti dei nutrienti. Il D.Lgs. 75/2010 resta in vigore per i prodotti non marcati CE. Ma quando il concime arriva sfuso — alla rinfusa, senza etichetta sulla cisterna — l’obbligo documentale non scompare. Il DDT e la scheda tecnica del produttore devono contenere gli stessi dati. Senza quei dati, il quaderno di campagna ha un buco che il Servizio Fitosanitario trova.
Tre di notte. Il camion cisterna scarica 5 tonnellate di concime organico nel deposito dell’azienda agricola. L’autista lascia il DDT. Sul DDT c’è scritto: “concime organico, 5.000 kg.” Nient’altro.
L’agronomo lo registra nel quaderno di campagna. Scrive: “distribuzione concime organico, campo 3, 5.000 kg.” La data c’è. Il campo c’è. Il peso c’è.
Ma il titolo in azoto? La percentuale di fosforo? Il tipo di concime — pellettato, liquido, compostato? L’indicazione se è marcato CE o nazionale? Niente. Il DDT non lo dice. L’etichetta non c’è — il concime era sfuso.
Al primo controllo, l’ispettore apre il quaderno. Trova la registrazione. Chiede: quale concime? Che titolo? Rispetta i limiti del disciplinare SQNPI? Nessuna risposta documentata.
Due regolamenti, due mondi
Il Regolamento (UE) 2019/1009 è la norma europea sui prodotti fertilizzanti. In vigore dal 16 luglio 2022. Si applica ai fertilizzanti che portano la marcatura CE e vengono commercializzati sul mercato unico europeo.
L’articolo 6, comma 7, impone l’etichettatura con i tenori garantiti dei nutrienti. Per un concime azotato: la percentuale di azoto totale, le forme di azoto (nitrico, ammoniacale, ureico), il tenore di altri elementi nutritivi dichiarati. Tutto sull’etichetta. Tutto verificabile.
Il D.Lgs. 10 luglio 2010, n. 75 è la normativa nazionale sui fertilizzanti. Resta in vigore per tutti i prodotti non marcati CE — concimi nazionali, ammendanti, correttivi. Le due normative convivono. Un concime può essere commercializzato con marcatura CE (Reg. 2019/1009) o con titolo nazionale (D.Lgs. 75/2010). Non entrambi.
La distinzione conta perché i requisiti di etichettatura sono diversi. E perché l’ispettore chiede: questo concime è marcato CE o nazionale? Se non lo sai, non sai nemmeno quale normativa si applica.
Il problema del concime sfuso
Il concime confezionato ha l’etichetta sul sacco. I dati ci sono. Il titolo in azoto, il fosforo, il potassio, la marcatura CE o il riferimento al D.Lgs. 75/2010. Il quaderno di campagna può essere compilato correttamente.
Il concime sfuso non ha il sacco. Non ha l’etichetta. Arriva in cisterna o in camion ribaltabile. L’unico documento è il DDT del trasportatore.
Il regolamento non fa eccezione per lo sfuso. L’articolo 6 del Reg. 2019/1009 prevede che le informazioni di etichettatura siano fornite anche per i prodotti alla rinfusa — attraverso i documenti di accompagnamento. Il DDT deve contenere le stesse informazioni che sarebbero sull’etichetta del sacco.
Nella pratica, molti DDT di concime sfuso riportano solo il nome commerciale e il peso. Nessun tenore. Nessun titolo. Nessuna marcatura.
Cosa rischia chi non documenta
Il quaderno di campagna — obbligatorio per gli operatori SQNPI e per chi aderisce alla produzione integrata — deve riportare i trattamenti fitosanitari e le concimazioni. Per ogni concimazione: data, campo, prodotto, dose.
Se il prodotto è un generico “concime organico” senza titolo, il disciplinare non può essere verificato. Il disciplinare regionale dice, per esempio: “azoto massimo 150 kg/ha/anno.” Se il concime ha il 3% di azoto e ne hai distribuiti 5.000 kg/ha, hai apportato 150 kg/ha — al limite. Se ha il 4%, sei a 200 — fuori.
Senza il titolo, il calcolo non si può fare. E se il calcolo non si può fare, l’ispettore presume la non conformità.
L’etichetta CE: cosa deve contenere
Per i fertilizzanti marcati CE, l’Art. 6 del Reg. 2019/1009 richiede almeno questi dati sull’etichetta o sui documenti di accompagnamento.
La denominazione della categoria funzionale del prodotto. Il nome commerciale. Il tenore dichiarato di ciascun nutriente, espresso in percentuale in massa. La forma del nutriente (per l’azoto: nitrico, ammoniacale, ureico). Il peso netto o il volume netto. Le istruzioni d’uso. La marcatura CE e il nome del fabbricante.
Per i concimi nazionali (D.Lgs. 75/2010), i requisiti sono analoghi ma riferiti agli allegati del decreto. Il titolo va espresso secondo le convenzioni nazionali.
Come funziona il registro concimi su AppSheet
Il flusso parte all’arrivo del concime. L’operatore scansiona il DDT. Se il concime è confezionato, scatta la foto dell’etichetta. Se è sfuso, inserisce manualmente i dati dalla scheda tecnica del produttore — che va richiesta prima della consegna, non dopo.
L’app registra: nome commerciale, tipo (CE o nazionale), tenore azoto, fosforo, potassio, altri elementi dichiarati, peso consegnato. Se il DDT non riporta il titolo e la scheda tecnica non è disponibile, l’app segnala il dato mancante. Il concime non può essere distribuito fino a quando il dato non arriva.
Al momento della distribuzione in campo, l’agronomo seleziona il concime dal registro. L’app calcola automaticamente l’apporto di azoto per ettaro in base alla dose e al titolo. Se l’apporto supera il limite del disciplinare, l’app segnala il superamento prima della distribuzione.
Il quaderno di campagna si aggiorna automaticamente. Concime, titolo, dose, campo, data, apporto calcolato. Nessun buco.
La scheda tecnica: il documento che manca sempre
Il passaggio critico è a monte. Prima che il concime arrivi, il fornitore deve consegnare la scheda tecnica del prodotto. Non il depliant commerciale. La scheda tecnica con i tenori garantiti, la dichiarazione di conformità (CE o nazionale), e il numero di lotto.
Molti fornitori la inviano solo su richiesta. Alcuni non la inviano affatto. L’azienda agricola che ordina per telefono e riceve per cisterna senza aver mai visto la scheda tecnica sta costruendo il buco nel quaderno di campagna con le proprie mani.
L’app può gestire anche questo. Un’anagrafica dei fornitori con il flag “scheda tecnica ricevuta sì/no.” Se la scheda non c’è, il concime non entra nel registro delle distribuzioni disponibili.
Cosa fare adesso
Primo: raccogli le schede tecniche di tutti i concimi che hai in deposito adesso. Se ne manca qualcuna, chiedi al fornitore. Se il fornitore non la fornisce, valuta un fornitore diverso.
Secondo: verifica i DDT degli ultimi conferimenti di concime sfuso. Se riportano solo “concime organico, X kg” senza titolo, hai un problema documentale aperto. Chiedi al fornitore di integrare i DDT con i tenori.
Terzo: incrocia i dati del quaderno di campagna con i titoli dei concimi. Calcola l’apporto reale di azoto per ettaro per ogni campo. Se supera il limite del disciplinare, la non conformità va gestita prima dell’ispezione.
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Fonti
Regolamento (UE) 2019/1009 — Prodotti fertilizzanti UE, etichettatura e marcatura CE, testo su EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009
D.Lgs. 10 luglio 2010, n. 75 — Disciplina nazionale dei fertilizzanti, testo su Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-10;75
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FAQ
Non l’etichetta fisica sul sacco, perché non c’è il sacco. Ma l’Art. 6 del Reg. (UE) 2019/1009 richiede che le informazioni di etichettatura siano fornite anche per i prodotti alla rinfusa attraverso i documenti di accompagnamento. Il DDT o la scheda tecnica devono contenere gli stessi dati che sarebbero sull’etichetta.
Un concime marcato CE è conforme al Reg. (UE) 2019/1009 e può circolare liberamente nel mercato unico europeo. Un concime nazionale è conforme al D.Lgs. 75/2010 e può essere commercializzato solo in Italia. I requisiti di etichettatura e le categorie di prodotto sono diversi. Un concime non può avere entrambe le marcature.
Perché il disciplinare di produzione integrata fissa un tetto massimo di azoto distribuibile per ettaro e per anno. Senza il titolo del concime, non è possibile calcolare l’apporto reale. Se l’ispettore non può verificare il calcolo, presume la non conformità.
Per i concimi marcati CE, il fabbricante è obbligato a rendere disponibili le informazioni di etichettatura. Per i concimi nazionali, il D.Lgs. 75/2010 prevede obblighi analoghi. Se il fornitore non fornisce la scheda tecnica, l’azienda non può compilare correttamente il quaderno di campagna.
Dose distribuita (kg/ha) moltiplicata per il titolo in azoto (percentuale) diviso cento. Se distribuisci 5.000 kg/ha di un concime al 3% di azoto: 5.000 × 3 ÷ 100 = 150 kg/ha di azoto. Se il disciplinare fissa il limite a 150 kg/ha, sei al tetto.
#DalBancaleAlDato

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