Il D.Lgs. 198/2021 vieta le penali GDO per deterioramento o calo peso dopo la consegna (Art. 4 c.1 lett.f — black list: sempre vietate). Gli sconti promozionali senza accordo scritto sono grey list (Art. 5 c.1 lett.c — vietati salvo patto esplicito). Le sanzioni ICQRF arrivano a 350.000 euro. Ma senza un dossier che documenti l’addebito e dimostri che il prodotto era conforme alla partenza, la segnalazione è una parola contro un’altra.


Le 3 di mattina. L’ufficio amministrativo riceve la nota di addebito dalla piattaforma GDO. Calo peso: 47 kg su un pallet di mele. Importo decurtato dalla rimessa: 94 euro. Nessun verbale allegato. Nessuna foto. Nessuna firma del vettore.

Il responsabile commerciale alza le spalle. “Sono 94 euro. Non vale la pena litigare.”

Il mese dopo arriva un’altra nota. Poi un’altra. A fine anno, il totale delle penali è 12.000 euro. Su un margine lordo del 5%, quei 12.000 euro sono il margine di 240.000 euro di fatturato.

Non vale la pena litigare. Ma vale la pena documentare.

Black list e grey list: due regimi diversi

Il D.Lgs. 198/2021 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare distingue due categorie di comportamenti vietati.

Le pratiche in black list (Art. 4) sono sempre vietate. Non c’è eccezione. Non c’è clausola contrattuale che le renda lecite. Anche se il fornitore firma un contratto che le prevede, restano vietate.

Le pratiche in grey list (Art. 5) sono vietate salvo che le parti le abbiano concordate in modo chiaro e univoco in un precedente accordo scritto tra il fornitore e il suo acquirente.

La differenza è cruciale. Un addebito in black list è sempre illegittimo. Un addebito in grey list è illegittimo solo se manca l’accordo scritto.

L’addebito per deterioramento: sempre vietato

L’articolo 4, comma 1, lettera f del D.Lgs. 198/2021 vieta all’acquirente di addebitare al fornitore i costi per la perdita o il deterioramento dei prodotti avvenuti dopo il trasferimento della proprietà all’acquirente.

Tradotto: se la merce è stata consegnata conforme alla piattaforma GDO, e il prodotto si deteriora dopo lo scarico — in cella, in piattaforma, durante il trasporto al punto vendita — il costo non può ricadere sul fornitore.

È black list. Sempre vietato. Anche se il contratto prevede una clausola di “qualità garantita fino allo scaffale.” Anche se il buyer sostiene che il prodotto era già deteriorato alla consegna. Anche se il fornitore ha firmato condizioni generali che includono penali per calo peso.

Il problema è la prova. Se il fornitore non può dimostrare che il prodotto era conforme al momento della consegna, la contestazione resta una parola contro un’altra.

Gli sconti promozionali: vietati senza accordo scritto

L’articolo 5, comma 1, lettera c prevede un regime diverso per i contributi alle promozioni. Gli sconti promozionali — il “contributo promo” che molti buyer chiedono — sono grey list.

Sono vietati se mancano due condizioni: l’accordo scritto preventivo e la chiarezza dei termini. “Contributo promozionale come da prassi” non è un accordo chiaro. “Sconto del 15% sul prezzo di listino per la promozione dal 10 al 17 agosto, applicato alle referenze X e Y, con quantitativo minimo garantito di Z pallet” è un accordo chiaro.

Se il buyer decurta il contributo promo dalla rimessa senza un accordo scritto con queste caratteristiche, è una pratica sleale. Segnalabile all’ICQRF.

Le sanzioni: cosa rischia il buyer

L’articolo 10 del D.Lgs. 198/2021 attribuisce all’ICQRF il potere sanzionatorio. Le sanzioni amministrative pecuniarie arrivano fino a 350.000 euro.

Ma la sanzione colpisce l’acquirente, non il fornitore. Il fornitore è la parte che segnala. E la segnalazione può essere anche anonima — il decreto prevede la tutela del segnalante.

Il punto debole non è la norma. È la documentazione. L’ICQRF ha bisogno di prove. Note di addebito, corrispondenza, verbali (o assenza di verbali), dati sulla conformità del prodotto alla consegna. Senza documentazione, la segnalazione non va avanti.

Il dossier che serve: cosa documentare e quando

Il dossier si costruisce in banchina, non in ufficio. Il momento critico è la spedizione.

Al carico: l’operatore registra il peso netto del pallet alla pesa di banchina. Scatta la foto del prodotto — tre casse aperte. Registra la temperatura al cuore con la sonda. Il vettore firma sullo schermo del tablet.

Da quel momento, il fornitore ha la prova che il prodotto era conforme: peso documentato, qualità fotografata, temperatura registrata, firma del vettore.

All’arrivo della nota di addebito: il responsabile commerciale apre l’app. Cerca il DDT del pallet contestato. Trova il peso alla partenza (520 kg), il peso dichiarato dal buyer (473 kg), la differenza (47 kg). Trova la foto del prodotto. Trova la firma del vettore. Trova la temperatura.

Il dossier è completo. La contestazione non è più una parola contro un’altra. È un dato contro un’opinione.

Come funziona su AppSheet

L’app integra tre flussi in un unico registro.

Flusso 1 — Spedizione: peso, foto, temperatura, firma. Già descritto. È lo stesso verbale digitale che serve per gli RPC e per i datalogger.

Flusso 2 — Note di addebito: quando arriva una nota dal buyer, l’operatore amministrativo la registra nell’app. Importo, causale (calo peso, difetto qualità, ritardo consegna, contributo promo), DDT di riferimento. L’app collega automaticamente la nota al verbale di spedizione.

Flusso 3 — Analisi: a fine mese, a fine trimestre o a fine anno, l’app genera il report delle penali. Per buyer, per causale, per referenza. L’importo totale. La frequenza. I pallet più contestati.

Se il totale supera una soglia che il responsabile commerciale ritiene inaccettabile, il dossier è pronto per la segnalazione ICQRF. Ogni nota è documentata. Ogni spedizione ha il verbale. La catena è chiusa.

La clausola contrattuale che non ti protegge

Molti fornitori firmano condizioni generali di fornitura che includono clausole come “il fornitore accetta penali per calo peso fino al 2% del valore della spedizione” o “il fornitore contribuisce alle attività promozionali nella misura concordata di volta in volta.”

La prima clausola è nulla nella misura in cui il calo peso avviene dopo il trasferimento della proprietà. È black list. La clausola non può rendere lecito ciò che la legge vieta.

La seconda clausola è debole. “Di volta in volta” non è un accordo chiaro e univoco. Perché la grey list sia rispettata, l’accordo deve specificare importi, periodi, referenze, quantitativi.

Non basta firmare. Bisogna leggere. E sapere quali clausole sono nulle per legge.

Cosa fare adesso

Primo: raccogli tutte le note di addebito dell’ultimo anno. Classificale per causale. Calcola il totale. Probabilmente è più alto di quanto pensi.

Secondo: verifica quali addebiti riguardano deterioramento o calo peso post-consegna. Quelli sono black list (Art. 4 lett. f). Sono sempre illegittimi. Non importa cosa dice il contratto.

Terzo: installa il verbale digitale di spedizione. Peso, foto, temperatura, firma. Il costo è un tablet in banchina e dieci minuti per pallet. Il risparmio è l’intero importo delle penali illegittime che oggi stai subendo senza contestare.


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Fonti

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198 — Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, testo vigente su Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;198!vig=

FreshLogic — D.Lgs. 198/2021: guida pratica per il fornitore ortofrutticolo

FreshLogic — RPC e saldi cauzionali ortofrutta: registro digitale di banchina

FreshLogic — Costi di produzione ortofrutta: come rinegoziare il listino GDO

FAQ
Cos’è la black list del D.Lgs. 198/2021?

L’articolo 4 elenca le pratiche commerciali sleali sempre vietate, senza eccezioni. Includono le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (lett. d), l’addebito dei costi di deterioramento o perdita post-consegna (lett. f), e la cancellazione di ordini con preavviso inferiore a 30 giorni per i deperibili. Nessuna clausola contrattuale può renderle lecite.

Qual è la differenza tra black list e grey list?

Le pratiche in black list (Art. 4) sono sempre vietate. Le pratiche in grey list (Art. 5) sono vietate salvo accordo scritto chiaro e univoco. Per esempio, uno sconto promozionale (Art. 5 c.1 lett. c) è lecito solo se l’importo, il periodo e le referenze sono specificati in un accordo scritto preventivo.

A quanto possono arrivare le sanzioni?

L’articolo 10 prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 350.000 euro, irrogate dall’ICQRF. La segnalazione può essere anche anonima. Il decreto tutela il segnalante da ritorsioni commerciali.

Se ho firmato un contratto con clausola penale per calo peso, posso comunque contestare?

Sì, se il calo peso avviene dopo il trasferimento della proprietà al buyer. L’articolo 4 c.1 lett. f è black list: è sempre vietato addebitare al fornitore i costi di deterioramento o perdita post-consegna. La clausola contrattuale è nulla nella parte in cui contrasta con la legge.

Cosa serve per presentare una segnalazione all’ICQRF?

Un dossier documentale: note di addebito ricevute, verbali di spedizione con peso e foto del prodotto alla partenza, corrispondenza con il buyer, e la dimostrazione che gli addebiti riguardano pratiche vietate. Senza documentazione, la segnalazione non ha basi sufficienti per procedere.


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