
La dichiarazione di giacenza vini e mosti va presentata tra il 1° agosto e il 10 settembre 2026. Dopo la chiusura della campagna, il registro telematico non è più modificabile e nessuna operazione può avere data antecedente al 1° agosto. Sanzione per ritardo: 1.000 €, ridotta a 300 € se il ritardo è entro 30 giorni lavorativi, minimo aumentato a 500 € se la giacenza comprende vini DOP/IGP. Sei settimane. Un giro vasche fatto bene adesso evita un anno di problemi.
Sei settimane. Tra il 1° agosto e il 10 settembre 2026 la cantina deve chiudere la campagna vitivinicola 2025/26 e presentare la dichiarazione di giacenza. Dopo quella data, i saldi contabili del registro telematico diventano definitivi. Non si correggono. Non si integrano. Non si spiegano.
Il numero che il registro riporta per ogni vasca diventa il numero ufficiale. Se quel numero non corrisponde a quello che c’è davvero nella vasca, il problema non emerge il 10 settembre. Emerge al primo controllo ICQRF — sei mesi dopo, un anno dopo — quando l’ispettore misura la vasca e confronta con il registro. E a quel punto non c’è più niente da fare.
Il giro vasche si fa adesso. Non a settembre.
Cos’è la dichiarazione di giacenza e perché il 10 settembre è un punto di non ritorno
L’anno vitivinicolo va dal 1° agosto al 31 luglio. La campagna 2025/26 si è chiusa il 31 luglio 2026. Chiudere la campagna significa consolidare i saldi contabili del registro telematico di carico e scarico — il registro dematerializzato obbligatorio dal 1° gennaio 2017 — per ogni prodotto presente in cantina.
Quei saldi diventano la giacenza iniziale della campagna successiva (2026/27), registrata con data 1° agosto 2026.
La dichiarazione di giacenza va presentata ad AGEA esclusivamente per via telematica, tramite il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). La finestra è dal 1° agosto al 10 settembre. Se il 10 settembre cade di sabato, domenica o festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Due fatti che rendono questa scadenza diversa dalle altre.
Il primo: dopo la chiusura della campagna, non è più possibile inserire o trasmettere al SIAN operazioni con data antecedente al 1° agosto. Se ti accorgi il 15 settembre che manca un travaso fatto il 20 luglio, non puoi più registrarlo. Quel travaso non esiste.
Il secondo: la rettifica della dichiarazione è ammessa solo per correggere errori materiali o indicazioni inesatte. Non per aggiungere operazioni dimenticate. La dichiarazione fotografa i saldi al 31 luglio. Se i saldi sono sbagliati perché le operazioni non sono state registrate, la dichiarazione sarà sbagliata. E non sarà correggibile.
Tre sanzioni, tre scenari
La Legge 12 dicembre 2016, n. 238 — il Testo Unico del Vino — disciplina le sanzioni all’articolo 78.
Scenario 1 — Ritardo nella presentazione: sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 €.
Scenario 2 — Ritardo entro 30 giorni lavorativi: la sanzione è ridotta a 300 €. Il ravvedimento operoso (Art. 85 della stessa legge) consente di pagare in misura ridotta se si regolarizza entro il termine.
Scenario 3 — Giacenza con vini DOP o IGP: il minimo della sanzione sale a 500 €, non resta a 300 €. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche hanno un regime più stringente perché il disallineamento tra giacenza contabile e reale può configurare un uso improprio della denominazione.
Tutti e tre gli importi vanno tenuti presenti. Non è solo una questione di 300 o 500 euro. È che una dichiarazione sbagliata — non solo in ritardo, ma difforme — apre la porta alle sanzioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2018/273 e dall’articolo 78 della L. 238/2016 per le dichiarazioni inesatte o incomplete.
Chi è davvero a rischio
L’esonero dal registro telematico riguarda le cantine con produzione pari o inferiore a 50 hl/anno. Sotto quella soglia, non c’è obbligo di registro dematerializzato.
Sopra la soglia, l’obbligo c’è. Ma il rischio più alto non sta nelle grandi cantine strutturate — quelle hanno un ufficio amministrativo, un enologo interno, un sistema gestionale.
Il rischio sta nelle piccole cantine che producono tra 5.000 e 50.000 bottiglie. Quelle dove il registro telematico è delegato a un consulente esterno o a un enologo che segue dieci cantine. Il titolare fa il vino. L’enologo tiene il registro. I due si parlano quando c’è tempo.
Il problema è strutturale: il vino si muove in cantina ogni giorno — travasi, tagli, colmature, svinature, imbottigliamenti. Il registro si aggiorna quando l’enologo riceve l’informazione. Se l’informazione arriva in ritardo, il registro accumula un ritardo cronico. E alla chiusura della campagna, i saldi contabili non corrispondono ai saldi fisici.
La checklist del giro vasche: cosa controllare prima della chiusura
Il giro vasche è l’ispezione fisica della cantina, vasca per vasca. Si confronta il livello reale con il dato contabile del registro. Lo scopo non è trovare errori — è trovarli adesso, quando si possono ancora correggere.
Vasca per vasca, verificare cinque cose.
La prima: il prodotto è quello che il registro dice? Se la vasca 7 contiene Sangiovese e il registro dice Merlot, c’è un errore di carico/scarico non registrato — probabilmente un travaso o un taglio.
La seconda: il volume è quello che il registro dice? Misurare il livello con l’asta metrica o con la sonda. Calcolare i litri reali. Confrontare con i litri contabili. La differenza è il disallineamento.
La terza: il disallineamento è spiegabile? Un calo fisiologico del 2-3% per evaporazione e assorbimento del legno è normale nelle botti. Un calo del 15% no. Se la differenza non si spiega con il calo fisiologico, c’è un’operazione non registrata.
La quarta: le operazioni degli ultimi due mesi sono tutte nel registro? Travasi, colmature, svinature, imbottigliamenti, tagli, aggiunte di mosto concentrato. Ogni movimento fisico deve avere un movimento contabile. Se manca, va registrato ora — prima del 31 luglio se possibile, oppure con data corretta prima della chiusura.
La quinta: le vasche vuote sono effettivamente vuote nel registro? Una vasca fisicamente vuota che risulta piena nel registro è un problema serio. Significa che il vino è uscito senza essere scaricato — vendita non registrata, travaso dimenticato, oppure un errore.
Come fare il giro vasche in pratica
Si prende il foglio del registro. Si va in cantina. Si parte dalla vasca 1 e si arriva all’ultima.
Per ogni vasca: si legge il livello, si annota il volume reale, si confronta con il contabile, si calcola la differenza. Si scatta una foto del livello (con l’asta visibile). Si annota qualunque anomalia.
Il verbale di giro vasche non è un documento con valore legale garantito. È documentazione interna difensiva. Serve al titolare per dimostrare che ha fatto la verifica, che ha trovato le differenze e che le ha corrette prima della dichiarazione. Se l’ICQRF arriva a febbraio e trova un disallineamento residuo, il verbale dimostra che il titolare ha agito in buona fede — non che il disallineamento non esiste.
Una nota importante: l’enologo o il consulente che tiene il registro è un alleato in questo processo, non un ostacolo. Il giro vasche va fatto insieme a chi conosce il registro. L’enologo sa dove cercare le operazioni mancanti. Il titolare sa cosa è successo fisicamente in cantina. I due pezzi di informazione servono entrambi.
Il template del verbale
Il verbale di giro vasche è un foglio semplice con sette colonne.
Vasca: il numero o il nome della vasca. Prodotto: cosa c’è dentro (Sangiovese, Merlot, mosto, vuota). Litri contabili: il saldo che risulta dal registro telematico. Litri reali: il volume misurato fisicamente con asta o sonda. Differenza: litri reali meno litri contabili. Positivo = più vino del previsto. Negativo = meno vino del previsto. Foto: sì o no — la foto del livello è stata scattata? Firma: chi ha fatto la misurazione.
In fondo al foglio: data del giro vasche, nome del titolare, nome dell’enologo/consulente presente, note generali.
Il template è disponibile come foglio Google Sheets scaricabile. Lo trovi al link qui sotto.
Scarica il template “Verbale giro vasche” — foglio Google Sheets pronto da compilare
Cosa fare nelle prossime sei settimane
Settimana 1-2 (ora): fare il giro vasche. Ogni vasca. Nessuna esclusa. Documentare le differenze.
Settimana 2-3: lavorare con l’enologo per identificare le operazioni mancanti nel registro. Travasi, colmature, imbottigliamenti non registrati. Registrarli ora, con la data corretta.
Settimana 3-4: riallineare i saldi. Se il disallineamento non si spiega con operazioni mancanti, documentare la differenza come calo fisiologico (se compatibile) o come anomalia da investigare.
Settimana 4-5: chiudere la campagna nel registro telematico. Verificare che i saldi coincidano con la realtà fisica, vasca per vasca.
Settimana 5-6: presentare la dichiarazione di giacenza su SIAN. Prima del 10 settembre. Non il 9. Non l’8. Almeno una settimana prima, per avere margine in caso di problemi tecnici con il portale.
Il 10 settembre è un punto di non ritorno. Tutto quello che non è stato fatto prima, non potrà essere fatto dopo.
Fonti
Legge 12 dicembre 2016, n. 238 — Testo Unico del Vino, Art. 78 (sanzioni dichiarazioni) e Art. 85 (ravvedimento operoso), testo su Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238
Regolamento delegato (UE) 2018/273 — Dichiarazioni nel settore vitivinicolo, Art. 32, testo su EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0273
Registro.wine — Chiusura campagna vitivinicola e dichiarazione di giacenza 2025/2026: https://registro.wine/news/chiusura-campagna-vitivinicola-e-dichiarazione-di-giacenza-2025-2026/
FAQ
È la dichiarazione obbligatoria dei quantitativi di vini e mosti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio, presentata ad AGEA per via telematica tramite il SIAN. Devono presentarla tutti i produttori, trasformatori, imbottigliatori e commercianti che detengono vino o mosti. Sono esonerati i consumatori privati, i rivenditori al minuto con quantitativi non superiori a 10 ettolitri e le cantine con produzione pari o inferiore a 50 hl/anno.
La finestra va dal 1° agosto al 10 settembre 2026. Dopo la chiusura della campagna, il registro telematico non è più modificabile: nessuna operazione può avere data antecedente al 1° agosto. La dichiarazione fotografa i saldi al 31 luglio. Se quei saldi sono sbagliati, la dichiarazione sarà sbagliata e non sarà correggibile se non per errori materiali.
La sanzione base per ritardo è di 1.000 €. È ridotta a 300 € se il ritardo non supera i 30 giorni lavorativi. Se la giacenza comprende vini DOP o IGP, il minimo sale a 500 €. Oltre al ritardo, la presentazione di una dichiarazione difforme o inesatta espone alle ulteriori sanzioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2018/273 e dalla L. 238/2016, Art. 78.
È l’ispezione fisica della cantina, vasca per vasca, in cui si confronta il livello reale del vino con il dato contabile del registro telematico. Va fatto prima della chiusura della campagna — idealmente nelle prime settimane di agosto — per avere il tempo di identificare e correggere eventuali disallineamenti prima della dichiarazione.
No. È documentazione interna difensiva. Non è un atto con valore probatorio garantito. Ma dimostra che il titolare ha verificato la corrispondenza tra fisico e contabile prima della dichiarazione e ha agito in buona fede per correggere le differenze. In caso di controllo ICQRF, è un elemento a supporto, non una garanzia di conformità.
#DalBancaleAlDato

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